Cassazione Civile, Sentenza n. 35919/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2005 volto al recupero di maggiori IRES e IVA: recupero a tassazione di interessi passivi su mutui ritenuti indeducibili per essere stati dedotti nel 2005 anziche negli anni precedenti; recupero di IVA ritenuta indebitamente detratta per fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della societa ritenendo le prove raccolte dall'amministrazione illegittime o insufficienti; la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia confermando l'inutilizzabilita e l'insufficienza delle prove. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1, 3, 6 e 7 del ricorso (strategicamente: erronea applicazione dell'art. 12, comma 5, legge n. 212/2000 con conseguente valutazione sbagliata dell'inutilizzabilita delle prove; omessa o insufficiente motivazione sui singoli elementi probatori richiamati dall'Amministrazione e quindi omesso esame di fatti decisivi; mancata pronuncia sulla ripresa a tassazione delle sopravvenienze passive; uso del giudicato penale senza adeguata valutazione critica nel processo tributario). I motivi restanti sono stati assorbiti o ritenuti inammissibili. La sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 5, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
la permanenza dei verificatori presso la sede della società si era protratta per oltre trenta giorni e il termine non risultava prorogato
La Corte osserva che la violazione di questo termine non determina automaticamente invalidità degli atti o inutilizzabilità delle prove; la giurisprudenza di legittimità esclude sanzioni automatiche previste dal legislatore per tale violazione
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
In tema di detrazione IVA per fatture ritenute inesistenti, l'amministrazione deve provare l'inesistenza delle operazioni mediante attendibili riscontri indiziari; non e' sufficiente la mera negazione dei dati contenuti nelle fatture
La norma e il principio relativo all'incidenza del giudicato penale sono tali che il giudice tributario non puo' attribuire automatica efficacia vincolante alla sentenza penale; deve valutare criticamente il contenuto della decisione penale nel quadro del complessivo materiale probatorio tributario
Il giudice e' tenuto a decidere tutte le questioni dedotte; l'omessa pronuncia su punto rilevante come la ripresa a tassazione delle sopravvenienze passive costituisce vizio che legittima la cassazione
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3, n. 4, n. 5) riferimenti ai vizi di motivazione
La Corte usa i motivi di cui all'art. 360 per censurare violazioni di legge, insufficiente o apparente motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi emersi negli atti; la cassazione e' stata accolta per tali vizi
Massime di principio
- La violazione del termine di permanenza dei verificatori ai sensi dell'art. 12, comma 5, L. 212/2000 non comporta automaticamente l'inutilizzabilita delle prove o l'annullamento dell'accertamento: il giudice deve valutare la rilevanza e la validita delle prove nel merito, non applicare sanzioni automatiche non previste dal legislatore
- Quando l'Agenzia contesta la sussistenza oggettiva di operazioni, e quindi l'esistenza reale di fatture, deve fornire riscontri indiziari attendibili e specifici; la mera negazione dei dati delle fatture o la loro sola contestazione non e' sufficiente per fondare il recupero IVA
- Il giudice tributario non e' vincolato dal giudicato penale e non puo' limitarsi a richiamare una sentenza di assoluzione o condanna: deve svolgere una valutazione autonoma e critica delle circostanze fattuali accertate nel processo penale rispetto al materiale probatorio raccolto nel giudizio tributario
- La Corte di merito deve motivare puntualmente sui singoli elementi fattuali e probatori richiamati dalle parti; l'omesso esame di fatti decisivi o l'assenza di una valutazione specifica su elementi rilevanti e' vizio di motivazione che giustifica la cassazione
- Nei ricorsi tributari e' importante indicare chiaramente dove e come sono state sollevate nelle fasi di merito le questioni di illegittimita nella acquisizione delle prove; tuttavia, la Corte di cassazione richiede che la motivazione della sentenza di merito consenta di comprendere quali passaggi siano stati censurati
- Se il giudice di merito non si pronuncia su questioni rilevanti poste dalle parti, come la deducibilita di interessi o la qualificazione di sopravvenienze passive, la decisione puo' essere cassata per difetto di pronuncia
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