Cassazione Civile, Sentenza n. 35931/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in cassazione proposto da Marano impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto obbligato a manlevare la venditrice (Borgo degli Ulivi) per i difetti di costruzione di un immobile oggetto di vendita. Il ricorrente deduceva principalmente: (i) violazione del diritto di difesa per l'inopponibilità dell'accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) eseguito ante causam e per la mancata rinnovazione della consulenza tecnica; (ii) errata qualificazione della responsabilità come extracontrattuale nonostante la domanda fosse fondata su obblighi contrattuali/professionali e richiamo all'art. 1669 c.c.; (iii) illegittima condanna al pagamento delle spese processuali per la progettista chiamata in causa pur non essendovi stata una domanda di garanzia nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (i) l'a.t.p. ante causam non ha pregiudicato il diritto di difesa del Marano perché il tribunale ha disposto una c.t.u. svolta nel contraddittorio che ha esaminato la riconducibilità dei vizi all'attività dei tecnici; (ii) è legittimo qualificare la responsabilità come extracontrattuale sulla base dei fatti posti a fondamento della domanda e l'art. 1669 c.c. può ricondurre a responsabilità extracontrattuale i soggetti che hanno contribuito con colpa ai vizi; (iii) la chiamata in causa di terzi voluta dal ricorrente può giustificare la condanna alle spese anche in mancanza di una specifica domanda di garanzia nei loro confronti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio: € 200,00 per esborsi e € 5.300,00 per compenso in favore di ciascun controricorrente, oltre IVA, c.p.a. e rimborsi forfettari; è stato altresì dato atto dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in connessione ai principi del contraddittorio: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del diritto di difesa perché la c.t.u. è stata poi espletata nel contraddittorio e ha integrato l'accertamento, superando l'a.t.p. svolto ante causam
art. 3 Cost.
Invocato con riferimento al principio di uguaglianza; la Corte non ha ritenuto violato tale principio alla luce delle garanzie difensive rese nel giudizio
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa: la pronuncia osserva che il diritto di difesa è stato rispettato dato che gli accertamenti decisivi sono stati eseguiti nel contraddittorio
art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020, conv. L. 176/2020
art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito la decisione in camera di consiglio senza discussione orale; la causa è stata decisa nelle forme previste da tale disposizione
art. 1669 c.c.
Interpretato come fonte di responsabilità extracontrattuale per vizi gravi di costruzione: può concorrere la responsabilità di soggetti che hanno contribuito con colpa professionale alla insorgenza dei vizi, anche se non legati da rapporto contrattuale diretto con l'acquirente
art. 112 c.p.c.
Applicato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha confermato che il giudice può dare diversa qualificazione giuridica alla domanda (contrattuale/extracontrattuale) purché rimangano invariati il petitum e la causa petendi
art. 91 c.p.c.
Rilevante in materia di condanna alle spese: chiamare in causa terzi può comportare l'addebito delle spese a chi ha richiesto l'estensione del contraddittorio, anche se non ha formulato una domanda di garanzia verso i chiamati
art. 106 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese: conferma la discrezionalità del giudice nel liquidare le spese tra le parti, tenuto conto della partecipazione e del comportamento processuale
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Utilizzato per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un importo aggiuntivo pari a quello dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Un accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) svolto ante causam non è automaticamente vincolante per il giudice del merito: se il tribunale dispone una c.t.u. nel contraddittorio che riesamina i fatti tecnici, il principio di inopponibilità dell'a.t.p. ai terzi può essere superato
- L'art. 1669 c.c. può essere invocato per qualificare una responsabilità di tipo extracontrattuale a carico di soggetti (progettisti, direttori lavori, imprese) che abbiano contribuito con colpa ai vizi di costruzione, anche in assenza di rapporto contrattuale diretto con il danneggiato
- Il giudice può riformulare la qualificazione giuridica della domanda (es. da contrattuale a extracontrattuale) purché restino invariati il petitum e la causa petendi e non si travalichi la richiesta fatta dalle parti
- Chi chiama in causa terzi nel processo per ampliare il contraddittorio rischia di essere condannato a rifondere le spese anche di quei terzi, anche se non è stata proposta nei loro confronti una specifica domanda di garanzia
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla valutazione tecnica e sulle emersioni probatorie del giudice di merito: decisioni motivate sulla riconducibilità dei vizi all'attività dei tecnici sono difficilmente sindacabili in cassazione
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