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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35920/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 16953/2021. La società contestava, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., un errore di fatto della pronuncia impugnata perché la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza di merito, aveva deciso nel merito anziché rinviare al giudice del merito per esaminare questioni che il giudice d'appello aveva dichiarato assorbite (in particolare riguardo all'applicabilità dell'esenzione IVA alle prestazioni tra gestore ed esercente, alla determinazione del quantum debeatur e alla disapplicazione della sanzione per incertezza normativa). Inoltre si deduceva errore per mancata valutazione di un presunto giudicato esterno relativo a pronunce di altre commissioni tributarie.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo fondata l'affermazione che la Cassazione aveva errato nel decidere nel merito mentre doveva rinviare per l'esame delle questioni effettivamente assorbite dal giudice d'appello e non coperte da giudicato. Il secondo motivo (sul presunto giudicato esterno) è stato dichiarato inammissibile perché attiene a valutazioni di diritto e di merito non riconducibili a un errore meramente percettivo. Di conseguenza la sentenza n. 16953/2021 è stata revocata nella parte in cui ha deciso nel merito anziché disporre il rinvio; la causa è rimessa alla Corte di giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna per l'esame delle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    art. 395, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.

    Il rimedio della revocazione per errore di fatto è ristretto ai casi di falsa percezione della realtà o di inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata; l'errore deve essere immediatamente rilevabile dagli atti e decisivo per la decisione

  • art. 391bis, comma 1, cod. proc. civ.

    art. 391bis, comma primo, cod. proc. civ.

    Introduce la possibilità di proporre ricorso per revocazione anche avverso sentenze della Corte di cassazione; richiamata per delimitare l'ambito della revocazione rispetto alle pronunce di legittimità

  • art. 10, comma 1, n. 6), d.P.R. n. 633/1972

    art. 10, comma 1, n. 6), d.P.R. n. 633/1972

    Nella pronuncia di merito censurata si era discusso l'ambito dell'esenzione IVA per la raccolta delle giocate: la Corte di cassazione aveva ritenuto che l'esenzione si applica alle operazioni riferibili al rapporto diretto tra concessionario e gestore/esercente, escludendo che operazioni svolte da soggetti privi di affidamento diretto potessero godere dell'esenzione

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per errore di fatto è molto circoscritto: può essere utilizzato solo per errori percettivi immediatamente verificabili negli atti (fatti evidenti e decisivi), non per contestare valutazioni di merito o complessi ragionamenti giuridici.
  • Se in sede di merito il giudice d'appello ha dichiarato una questione 'assorbente' e ha implicitamente o esplicitamente lasciato altre questioni assorbite senza decidere, la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, deve rinviare il processo al giudice del merito per l'esame delle questioni non coperte da giudicato e non decidere direttamente nel merito su quelle questioni.
  • Per riconoscere efficacia di giudicato esterno nel processo tributario è necessaria l'identità di parti, petitum e causa petendi: la mera trattazione della stessa questione in altri giudizi non basta a fondare un giudicato esterno quando le parti non sono identiche.
  • Nelle controversie IVA sul settore del gioco la qualificazione dell’attività (raccolta delle giocate vs. prestazioni accessorie) è centrale: l'esenzione riconosciuta alla raccolta delle giocate è limitata ai rapporti e alle operazioni riconducibili direttamente al concessionario e ai soggetti da questi affidati.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, chi intende far valere questioni che il giudice d'appello ha dichiarato assorbite deve considerare che tali questioni non formano giudicato implicito e potranno essere riesaminate solo dopo corretta rimessione al giudice del merito.

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