Cassazione Civile, Sentenza n. 35922/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 11686/2021, fondato su un unico motivo: errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte erroneamente escluso il passaggio in giudicato di una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 119/1/2013) relativa alla non deducibilità dei canoni di leasing, con conseguente nullità delle contestazioni riferite alle annualità 2006 e 2007
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione del giudicato era stata espressamente esaminata e decisa nella sentenza impugnata, sicché non ricorre l'errore di fatto revocatorio. Inoltre, l'erronea presupposizione o esclusione dell'esistenza del giudicato costituisce un errore di diritto (non di fatto) e quindi non è idonea a fondare la revocazione ai sensi dell'art. 395 co.1 n.4 c.p.c. Nulla sulle spese, avendo la resistente non costituito deduzione di spese
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Individua il vizio revocatorio per errore di fatto limitandolo ai casi in cui la decisione si fondi sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o sull'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato punto controverso deciso dal giudice
art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.
Estende la possibilità di proporre ricorso per revocazione anche avverso le sentenze della Corte di cassazione; tuttavia rimangono ferme le limitazioni dettate dall'art. 395 c.p.c.
Cass. civ., 28 settembre 2018, n. 23502
Conferma i limiti dell'errore di fatto revocatorio: deve trattarsi di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o positivamente stabilita e non di questioni sulle quali la sentenza ha dato valutazione
Cass. Sez. Un., 16 novembre 2004, n. 21639
Stabilisce che l'erronea valutazione sull'esistenza del giudicato costituisce errore di diritto e non errore di fatto, quindi non rilevante ai fini della revocazione
Cass. civ. n. 10930/2017
Ribadisce che l'erronea applicazione della norma (vizio di sussunzione) è errore di diritto e non rientra nell'errore di fatto revocatorio
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se sussiste un errore relativo a un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o positivamente stabilita e il fatto non è stato oggetto di valutazione decisoria: questioni già decise dal giudice non possono essere rimesse in revocazione come errori di fatto
- L'errata ricostituzione dell'esistenza o meno del giudicato è, di regola, un errore di diritto e non può costituire motivo di revocazione: tali censure vanno svolte con i rimedi ordinari o con altri mezzi idonei previsti dal sistema processuale
- Per ottenere la revocazione è necessario produrre elementi nuovi, incontrovertibili e non già oggetto di valutazione, ad esempio documenti falsificati successivamente dimostrati tali o prove che escludano in modo certo la verità di un fatto essenziale non valutato; semplici dissensi interpretativi o nuove argomentazioni giuridiche sono inammissibili
- Se la questione è stata espressamente esaminata e decisa nella sentenza impugnata, è molto difficile ottenere la revocazione: in tali casi conviene valutare altri rimedi processuali (es. impugnazioni ordinarie, istanze successive ove ammesse) piuttosto che il ricorso per revocazione
- Nel predisporre un eventuale ricorso theor revocazione, concentrare le prove su elementi di fatto incontrovertibili e non sul contrasto di valutazioni giuridiche già compiute dal giudice
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