Cassazione Civile, Sentenza n. 35960/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di ammissione allo stato passivo per credito di euro 836.083,37 (saldo debitore di conti correnti ceduti a Castello Finance). Il giudice delegato aveva escluso l'ammissione per intervenuta prescrizione. Questioni principali: decorrenza della prescrizione in pendenza di concordato preventivo (dies a quo), possibile sospensione della prescrizione durante il concordato (art. 168 l.f. e art. 2941 n.6 c.c.), valore interruttivo di una dichiarazione del liquidatore e rilevanza della condotta del liquidatore (richieste/assenza di contestazione) ai fini dell'interruzione o sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato il decreto del Tribunale di Verona e rinviato per nuovo giudizio, ritenendo fondati i motivi relativi al dies a quo della prescrizione. Ha confermato però che: a) il riconoscimento del credito da parte del liquidatore non interrompe la prescrizione (poiché il liquidatore non è titolare del credito né autorizzato a riconoscerlo); b) l'art. 168 l.f. sospende le prescrizioni solo con riferimento ad atti esecutivi/cautelari già iniziati (non si applica una sospensione generalizzata); c) l'art. 2941 n.6 c.c. non è estensibilmente applicabile ai rapporti tra debitore e creditori nel concordato con cessione dei beni. La Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui, nel concordato omologato, la prescrizione del credito anteriore non decorre fintanto che perduri la condizione di temporanea inesigibilità determinata dall'omologa definitiva, condizione che cessa con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito. Il Tribunale dovrà pronunciarsi conformemente e sulla liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano
La sospensione prevista dall'art. 168 l.f. riguarda specificamente le prescrizioni che sarebbero state interrotte da atti esecutivi o cautelari già iniziati; non opera come sospensione generalizzata per tutti i crediti anteriore al concordato.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori; ciò determina che i crediti concorsuali possono diventare temporaneamente inesigibili e devono essere soddisfatti secondo le modalità e i termini del piano omologato, incidendo sul decorso della prescrizione.
La norma sulla sospensione tra persone i cui beni sono sottoposti all'amministrazione altrui non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori nel concordato con cessione dei beni, perché l'amministrazione è esercitata dal liquidatore e non dai creditori.
La prescrizione decorre quando il titolare può far valere il diritto; la Corte riconosce che l'art. 2935 rileva anche quando l'impedimento all'esercizio del diritto sia sopravvenuto (es. temporanea inesigibilità del credito derivante dal concordato), facendo sì che la prescrizione non decorra durante tale periodo.
Il riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione deve provenire da chi è contro il quale il diritto può essere fatto valere e che abbia poteri dispositivi: il riconoscimento del liquidatore non è efficace, se il liquidatore non è titolare del credito né autorizzato dal debitore.
Ricordata come comparazione: nel fallimento la domanda di ammissione allo stato passivo comporta gli effetti di domanda giudiziale e può interrompere/permanere l'interruzione della prescrizione; nel concordato manca norma analoga e la disciplina va ricavata dal sistema (art. 168 e art. 184).
Riferimento alla regola generale sull'interruzione della prescrizione da azione giudiziale: nel fallimento la domanda al passivo produce effetti di interruzione; nel concordato va verificato diversamente in base alla temporanea inesigibilità.
Massime di principio
- In un concordato preventivo l'art. 168 l.f. sospende le prescrizioni soltanto con riguardo ad azioni esecutive o cautelari già iniziati: se non ci sono azioni esecutive pendenti non scatta una sospensione generalizzata della prescrizione.
- Quando il concordato omologato rende il credito temporaneamente inesigibile (vincolo e rimodulazione del soddisfacimento), la prescrizione non decorre fintanto che perdura tale condizione di temporanea inesigibilità; la cessazione di tale condizione si ha con la predisposizione del riparto del liquidatore che contempli il credito.
- Le dichiarazioni o richieste del liquidatore non equivalgono a un riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione, perché il liquidatore non è titolare del credito né autorizzato dal debitore a compiere atti dispositivi riconoscitivi.
- L'art. 2941 n.6 c.c. non può essere esteso per sospendere la prescrizione nei rapporti tra debitore e creditori nel concordato con cessione dei beni, atteso che l'amministrazione è esercitata dal liquidatore.
- I creditori devono attivarsi presentando tempestivamente domanda di ammissione allo stato passivo nel procedimento concorsuale e monitorando la fase di liquidazione/riparto; l'attività di solleciti o di atti di costituzione in mora può non essere sufficiente a impedire il decorso della prescrizione se sussiste una causa giuridica di temporanea inesigibilità.
- In caso di dubbio sul dies a quo della prescrizione o sulla rilevanza di atti del liquidatore, è opportuno chiedere determinazioni giudiziali o proporre impugnazioni nei termini per preservare i diritti, tenendo conto che la Corte può ritenere applicabile l'interruzione/sospensione solo se l'atto proviene dal soggetto legittimato.
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