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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25543/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio finanziario notificava a un agente di assicurazione un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP 2008, contestando la congruità di costi e ricavi e rideterminando un maggior reddito d'impresa. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo che i costi portati in deduzione fossero certi ed effettivi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con un motivo unico formalmente articolato in due censure: violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina fiscale richiamata, per avere la CTR ritenuto gravante sul contribuente l'onere di provare l'effettività e la certezza degli abbuoni provvigionali/sconti commerciali; inoltre omesso esame di fatti decisivi, per non avere valorizzato le quietanze/ricevute prodotte. La Corte rilevava che le quietanze erano informali, con date cancellate, prive di bollo e recanti la dicitura 'per uso amministrativo interno', e che il ricorrente non aveva indicato una diversità delle ragioni di fatto tra le due decisioni di merito, in presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha confermato che, quando sono contestati costi o componenti negativi del reddito, l'onere di provarne l'esistenza, l'effettività e l'inerenza grava sul contribuente. Ha inoltre escluso l'ammissibilità della doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché il ricorrente non aveva dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una critica alla valutazione delle prove e alla motivazione, per di più in presenza di doppia conforme senza allegazione di ragioni di fatto diverse. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato infine dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    effettività e certezza dei costi

    i costi e i componenti negativi sono deducibili solo se effettivi e certi; nel caso concreto la prova non è stata ritenuta raggiunta dal contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa, mentre il contribuente deve provare l'esistenza dei costi deducibili e la loro inerenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare la violazione di legge, ma nel caso la CTR ha correttamente applicato i principi sull'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la richiesta dell'Agenzia di partecipare all'udienza di discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale contesta il disconoscimento di costi o oneri deducibili, l'onere della prova dell'esistenza del costo, della sua effettività e della sua inerenza grava sul contribuente, senza che vi sia inversione dell'onere probatorio per il solo fatto che l'Ufficio contesti tali poste.
  • In tema di impugnazione per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., non è censurabile la semplice critica alla valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • Il vizio motivazionale è configurabile solo nelle ipotesi estreme di anomalia della motivazione che si risolvono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non allega specificamente che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
  • Documentazione informale, alterata o intrinsecamente inattendibile può essere ritenuta inidonea a dimostrare l'effettività di costi dedotti, specie quando presenti elementi che ne compromettono affidabilità e certezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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