Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale, all'esito di un accertamento ispettivo, ha ritenuto che l'attività svolta dalla società avesse natura commerciale e le ha richiesto differenze contributive calcolate applicando il CCNL dei dipendenti delle imprese del terziario invece di quello per i dipendenti di studi professionali. La società ha opposto l'atto, sostenendo che il contratto collettivo degli studi professionali dovesse essere usato per individuare la retribuzione parametro ai fini contributivi, che il riferimento al terziario fosse errato, che non fosse stato considerato il ruolo del socio come direttore sanitario e che la sentenza d'appello fosse motivata in modo apparente o contraddittorio. In cassazione ha dedotto quattro motivi: violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dei CCNL richiamati; falsa applicazione del CCNL terziario; omesso esame di un fatto decisivo; nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, secondo cui la società non svolgeva un'attività di studio professionale ma si atteggiava a imprenditore commerciale che forniva ai professionisti esterni locali, attrezzature e servizi di segreteria, era ormai insindacabile in sede di legittimità. Ha quindi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché il vizio motivazionale non poteva essere dedotto tramite confronto con le risultanze processuali, e ha ritenuto inammissibili anche i primi due motivi ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché ai fini dell'inquadramento contributivo rileva l'attività oggettivamente svolta dall'impresa e non la latitudine applicativa del CCNL degli studi professionali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte non ne accoglie la censura perché reputa decisivo, ai fini contributivi, il dato oggettivo dell'attività svolta.
Richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione sistematica del CCNL; non conduce a escludere l'inquadramento contributivo operato sulla base dell'attività effettiva.
L'inquadramento ai fini contributivi va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa; la norma viene richiamata come criterio oggettivo e predeterminato rilevante per la materia previdenziale.
L'inquadramento contributivo deve essere effettuato secondo il criterio oggettivo dell'attività dell'impresa, non secondo scelte discrezionali o di autodeterminazione normativa.
art. 2, comma 25, l. n. 549/1995
È richiamato come interpretazione autentica dell'art. 1 d.l. n. 338/1989 ai fini dell'inquadramento contributivo.
art. 36 Cost.
La libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 c.c. nei contratti collettivi di diritto comune operano nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost.
La previsione del secondo grado conforme rende intangibile in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito nel caso esaminato.
I primi due motivi sono dichiarati inammissibili perché la questione non presenta ragioni per mutare l'orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata sul rito camerale e sul termine per il deposito dell'ordinanza.
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Viene richiamata per ribadire che la nullità della sentenza per vizio di motivazione non può essere dedotta mediante raffronto con le risultanze processuali.
Cass. S.U. n. 11199 del 2002
Richiamata a sostegno del principio per cui l'art. 2070 c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune quanto alla disciplina del trattamento economico e normativo.
Cass. n. 801 del 2012
Conferma il principio dell'utilizzo del criterio oggettivo dell'attività effettivamente svolta dall'impresa ai fini contributivi.
Cass. n. 7090 del 2022
Richiamata per escludere che il vizio di motivazione possa essere censurato tramite il confronto diretto con gli atti e le prove del processo.
Cass. n. 623 del 2024
Richiamata in continuità con il principio dell'inquadramento contributivo ancorato all'attività effettivamente svolta dall'impresa.
Massime di principio
- Ai fini dell'inquadramento previdenziale e del calcolo dei contributi, rileva l'attività effettivamente svolta dall'impresa secondo un criterio oggettivo e predeterminato, non la mera estensione soggettiva o funzionale del contratto collettivo invocato.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'organizzazione non è uno studio professionale ma un'impresa commerciale che fornisce ai professionisti mezzi e servizi strumentali, tale accertamento è insindacabile in cassazione se sorretto da doppia conforme e non può essere sovvertito con censure di motivazione fondate sul solo confronto con le prove.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile dedurre il vizio di motivazione come mera contrapposizione tra la sentenza e le risultanze processuali, dovendo la censura rispettare i limiti propri dell'art. 360 c.p.c. e non trasformarsi in un nuovo esame del merito.
- In materia contributiva, l'inquadramento dell'impresa non può essere rimesso a scelte discrezionali delle parti o a processi di autodeterminazione normativa, poiché la disciplina ha rilievo pubblicistico.
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