Cassazione Civile, Ordinanza n. 31377/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo al 2010 con cui l'Ufficio recuperava maggiori costi ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di rapporti di sponsorizzazione sportiva. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato il recupero, rilevando, tra l'altro, l'anomalia dei dati fiscali indicati nelle fatture rispetto al contratto di sponsorizzazione, la natura fiduciaria del rapporto, la mancata regolarizzazione fino al 2011 e la necessità di prova del pagamento delle fatture e della concreta partecipazione della sponsorizzata ad attività sportive. In Cassazione la società deduceva, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'incompleto esame e lo stravolgimento di fatti documentalmente provati e ignorati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, essendovi una "doppia conforme" di merito, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello, dimostrando che non coincidessero; inoltre ha rilevato che il motivo richiamava documenti e atti processuali senza riprodurli adeguatamente e senza indicare dove fossero rintracciabili negli atti di causa. Conseguentemente la soccombenza ha comportato la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti consentiti dalla nuova formulazione; in presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
Nell'ipotesi di doppia conforme limita la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., imponendo al ricorrente di confrontare le rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
La disciplina sulla doppia conforme e sulla nuova formulazione del vizio motivazionale si applica ai giudizi d'appello introdotti nei termini indicati dalla norma.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
Rileva ai fini dell'applicazione del testo riformulato dell'art. 360, n. 5, c.p.c. alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.
Richiamato solo a titolo esemplificativo nella giurisprudenza citata sul principio di autosufficienza del ricorso, in relazione a una pretesa omessa pronuncia.
Non è oggetto della decisione, ma il contesto della lite tributaria richiama il tema dell'onere probatorio sulle operazioni fatturate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non individua e confronta le specifiche rationes decidendi delle due sentenze di merito, dimostrando che le relative basi fattuali siano tra loro diverse.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone non solo di indicare i documenti e gli atti posti a fondamento della censura, ma anche di localizzarli nel fascicolo processuale; la mancata indicazione della sede di rinvenimento del documento è sufficiente a determinare l'inammissibilità.
- La denuncia di omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una critica generica alla valutazione del materiale istruttorio: il ricorso deve indicare con precisione quali fatti siano stati trascurati e dove essi risultino dagli atti, altrimenti non consente il controllo di legittimità.
- Quando il giudizio di merito è stato già definito in senso conforme nei due gradi, la Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito mediante una censura solo apparentemente formulata come vizio motivazionale.
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