Cassazione Penale, Sentenza n. 6552/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione illogica e contraddittoria ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sostenendo che la regolare condotta carceraria, l'impegno nelle attività lavorative inframurarie e l'avvenuta espiazione di gran parte della pena avrebbero dovuto determinare la concessione dell'affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito motivazione adeguata: pur avendo il ricorrente espitato la pena relativa al reato definito 'ostativo' ai sensi dell'art. 4-bis, risultano elementi negativi quali la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante sotto l'egida del clan dei mariglianesi, l'assenza di evidenze di un serio processo di cambiamento nella personalità emerso durante il trattamento intramurario e la non idoneità della prospettiva lavorativa e abitativa (localizzate nella stessa area dei reati). Tali valutazioni, comprese le risultanze dell'osservazione carceraria e delle informazioni di polizia, hanno legittimato il rigetto della misura alternativa. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (legge stupefacenti), artt. 73 e 74
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90
I reati commessi (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e violazioni relative) costituiscono il quadro fattuale e aggravante valutato ai fini della prognosi di recidiva e dell'idoneità all'affidamento.
Ordinamento penitenziario, art. 4-bis
La Corte osserva che la pena relativa al reato cd. 'ostativo' è stata espitata, ma ciò non impedisce una valutazione complessiva negativa dell'affidamento se non sussistono evidenze di effettiva riabilitazione.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione illogica o contraddittoria; la Corte ha verificato il vizio e lo ha ritenuto infondato perché la motivazione del giudice a quo era congrua.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la riproduzione del motivo in cassazione: il ricorso è stato proposto nei limiti previsti dall'art. 173.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una prognosi positiva di risocializzazione basata su molteplici elementi: reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e risultati dell'indagine socio-familiare.
- La semplice buona condotta intramuraria e l'anzianità di parte della pena non sono di per sé sufficienti: occorrono elementi concreti che attestino un processo di cambiamento e il distacco dalle scelte devianti pregresse.
- La partecipazione ad associazioni criminali o a reti di narcotraffico, nonché collegamenti con clan tuttora attivi, assumono forte rilievo negativo nella valutazione prognostica e possono legittimamente precludere l'affidamento.
- La collocazione lavorativa o abitativa nella stessa area in cui sono stati commessi i reati può essere considerata non idonea per il reinserimento e influire negativamente sulla concessione della misura alternativa.
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non rivede il merito delle valutazioni probatorie: può censurare solo motivazioni formalmente carenti o illogiche; le rivalutazioni di merito sono riservate al giudice di merito.
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