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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6250/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava due profili: 1) violazione dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. per la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio e la mancata instaurazione del contraddittorio relativamente al diniego della sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria; 2) omessa e carente motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, poiché il Tribunale si limitava a condividere la motivazione del Magistrato senza spiegare le ragioni della condivisione né affrontare le doglianze difensive.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha statuìto che: (i) quanto alla modifica delle prescrizioni imposte, il ricorrente ha ottenuto l'effetto richiesto (autorizzazione agli spostamenti) e quindi manca interesse all'annullamento su tale punto; (ii) quanto alla sospensione della pena pecuniaria, è confermata la competenza del Tribunale di Sorveglianza a decidere la domanda e, poiché il Tribunale nella ordinanza impugnata non ha adeguatamente instaurato il contraddittorio né fornito una motivazione autonoma rispetto a quella del Magistrato, l'atto è annullato limitatamente a questo punto con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo giudizio che assicuri il contraddittorio e la valutazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura di opposizione avverso le ordinanze del Magistrato di Sorveglianza sull'affidamento in prova e richiede, salvo diverse previsioni, l'instaurazione del contraddittorio; se la doglianza riguarda il diniego della sospensione della pena pecuniaria l'opposizione avrebbe dovuto essere trattata con contraddittorio.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Il decreto di inammissibilità de plano è previsto in via eccezionale (richiesta identica già rigettata o priva delle condizioni previste dalla legge); non era applicabile de plano nel caso di specie, per cui doveva essere garantito il contraddittorio.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal difensore (violazione di norme di procedimento).

  • art. 47, comma 12, Ordinamento Penitenziario

    Attribuisce al Tribunale di Sorveglianza la competenza a decidere, in caso di esito positivo della prova che determina l'estinzione della pena detentiva, sulla possibile estinzione anche della pena pecuniaria ove sussistano condizioni economiche disagiate; tale competenza comprende anche la valutazione di misure cautelari o sospensive anticipate.

  • art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiama la riserva alla competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza per la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, rafforzando la competenza del Tribunale anche su questioni connesse come la sospensione della pena pecuniaria.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12775 del 6/3/2019 (De Vanna) e Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017 (Albertin)

    Orientamenti della Corte di legittimità richiamati per affermare la competenza del Tribunale di Sorveglianza a decidere anche sulle istanze di sospensione della pena pecuniaria connesse all'affidamento in prova.

Massime di principio

  • Quando l'istanza del condannato contiene una doglianza sul diniego della sospensione della pena pecuniaria, tale domanda deve essere considerata nella cornice dell'opposizione e, salvo diversa previsione, comporta l'instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 678 e 666 c.p.p.
  • La competenza a decidere sull'estinzione o sulla sospensione della pena pecuniaria, in relazione all'affidamento in prova, spetta funzionalmente al Tribunale di Sorveglianza (art. 47 Ord. Pen.), quindi il Tribunale deve valutare specificamente tali istanze e non limitarsi a ratificare la decisione del Magistrato senza autonoma motivazione.
  • Un provvedimento di rigetto emesso senza adeguato contraddittorio o privo di motivazione autonoma può essere annullato e rinviato per nuovo giudizio; il giudice di merito deve affrontare espressamente le censure difensive.
  • Se la parte ottiene in concreto l'effetto richiesto (es. modifica delle prescrizioni concessa), manca interesse ad impugnare tale parte dell'ordinanza e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse su quel punto.
  • Il decreto di inammissibilità 'de plano' è consentito solo in ipotesi limitate (istanza identica già rigettata o chiaramente infondata per mancanza delle condizioni di legge); non è sostitutivo del necessario contraddittorio quando la questione richiede valutazione di merito.

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