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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6255/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul quantum della pena alla Corte d'appello di Salerno, rimettendo a quel giudice la corretta determinazione della sanzione nei limiti edittali vigenti. Non sono state rilevate nullità che imponessero diversa pronuncia

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per violazione di legge sostenendo che la sentenza di primo grado aveva determinato la pena in misura illegale, inferiore al minimo edittale previsto per il reato più grave contestato (furto aggravato). In particolare la sentenza aveva fissato la pena base in anni 1, mesi 4 e euro 285, mentre il minimo edittale aggiornato dalla legge n.103/2017 per il furto aggravato è di 2 anni e euro 927, sicché la quantificazione risultava errata

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Individua il reato di furto quale capo più grave; la Corte ha richiamato questo articolo per identificare il minimo edittale applicabile al reato principale oggetto di conteggio della pena

  • art. 625, n. 4, cod. pen. (circostanza aggravante)

    art. 625, n. 4, cod. pen.

    La circostanza aggravante qualificava il furto in termini tali da far applicare il relativo più grave minimo edittale; la determinazione della pena base doveva tenere conto di questa aggravante

  • art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva)

    art. 99, comma 4, cod. pen.

    La Corte ha rilevato che la sentenza di merito aveva aumentato la pena per la recidiva come previsto dall'art. 99, comma 4; tuttavia l'incremento va calcolato su una base non illegale

  • art. 1, comma 7, legge n. 103/2017

    art. 1, comma 7, legge n. 103/2017

    Questa norma ha modificato il minimo edittale del reato di furto aggravato, innalzandolo a due anni e euro 927; la Corte ha richiamato tale modifica per constatare che la pena base fissata dal giudice di merito era inferiore al minimo previsto dalla legge

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata per motivare il rinvio al giudice di appello in caso di annullamento parziale della sentenza in materia di quantificazione della pena (ricorso per cassazione per motivo relativo al quantum)

  • art. 604 cod. proc. pen. (nullità tassative)

    La Corte ha precisato che non ricorrevano nel caso le nullità tassative contemplate dall'art. 604 che avrebbero inciso sulla validità complessiva del giudizio, pertanto era appropriato il rinvio anziché la trasmissione al tribunale

Massime di principio

  • Se la pena determinata in sentenza è inferiore al minimo edittale vigente per il reato, il vizio configura violazione di legge e può giustificare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
  • In presenza di continuazione e recidiva, l'aumento deve essere calcolato su una base legittima; errori nella determinazione della pena base invalidano anche i successivi aumenti e riduzioni
  • L'abbassamento della pena per il rito abbreviato non può produrre una pena finale al di sotto del minimo edittale stabilito dalla legge
  • Quando il vizio riguarda solo la quantificazione della pena (e non nullità procedurali tassative), la Corte di legittimità tende ad annullare parzialmente e a rinviare per nuovo giudizio sul quantum al giudice d'appello competente (art. 569, comma 4 c.p.p.)
  • La modifica legislativa dei minimi edittali (es. legge n.103/2017) deve sempre essere verificata dal giudice del merito al momento della determinazione della pena; ignorarla comporta illegittimità
  • L'assenza della difesa nel procedimento di cassazione non impedisce la decisione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale, soprattutto quando la questione è di diritto concernente la legittimità della pena

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