Cassazione Penale, Sentenza n. 6251/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Aniello Bidognetti per il duplice omicidio premeditato di Nicola Baldascini e Antonio Pompa (25/10/1997), contestato quale mandante nell'ambito dell'organizzazione camorristica dei Bidognetti. Il ricorrente censura la valutazione della credibilità dei testi/collaboratori (Setola, Carrino, Raffaele Bidognetti, Diana), la carenza di riscontri esterni alle loro dichiarazioni, la configurabilità dell'aggravante della premeditazione e dell'agevolazione mafiosa, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e approfondita la valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni (valutate unitariamente e con riscontri reciproci e altri elementi), condividendo la ricostruzione che individua Aniello Bidognetti come ideatore e organizzatore del delitto e come colui che procurò esecutori esterni. Sono state confermate le aggravanti della premeditazione e dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1), nonché la negazione delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali e della gravità del fatto. Pena confermata: anni trenta di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena.
Norme richiamate
Norme sui motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto i motivi generici e non idonei a sovvertire la valutazione del merito
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (vaglio unitario della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva e necessità di riscontri esterni); la Corte ha applicato tale criterio ritenendo le dichiarazioni adeguatamente vagliate e riscontrate
Riferimento alla disposizione sulla sentenza di proscioglimento; citata nell'ambito dei motivi di ricorso ma non applicata per esito diverso (non è stato disposto alcun proscioglimento)
comma 1 (menzionato come art. 416-bis.1)
Aggravante per delitti commessi al fine di favorire l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che il delitto fosse strumentale alle esigenze del clan e dunque ricorra l'aggravante
Norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento richiede elementi positivi che qui non sono emersi
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori, imputati o coindagati vanno valutate unitariamente nel loro aspetto soggettivo e oggettivo: la credibilità intrinseca e i riscontri estrinseci si valutano congiuntamente e non secondo una sequenza rigida
- In presenza di più dichiarazioni convergenti sul "nucleo essenziale" del fatto, divergenze su particolari circostanziali non invalidano necessariamente l'intero racconto (principio della frazionabilità)
- La mutazione di versioni da parte di un dichiarente non elimina automaticamente la sua attendibilità se il nucleo centrale rimane costante e si riscontrano elementi esterni di conferma
- La premeditazione può risultare da decisioni ripetute, riunioni organizzative e dal conferimento di mandato ad esecutori: il mandato affidato da un soggetto apicale a esecutori esterni è idoneo a integrare gli elementi cronologico e ideologico della premeditazione
- L'aggravante per agevolazione mafiosa trova applicazione quando il delitto è strumentale al mantenimento o all'espansione del potere del clan, anche se concorrano motivazioni personali
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono prova di elementi positivi che giustifichino un adeguamento favorevole della pena; il semplice esercizio dei diritti di difesa o la negazione della responsabilità non sono di per sé elementi attenuanti
- Per contestare con successo in Cassazione valutazioni di merito fondate su complesse valutazioni probatorie (attendibilità dei testimoni, riscontri incrociati), è necessario proporre censure specifiche e circostanziate che mettano in luce errori logici o di fatto nella motivazione, non semplici critiche generiche
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