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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6254/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza d'appello del 11/04/2024 con censure ricondotte a: vizio motivazionale sulla responsabilità penale per carenza probatoria circa il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato dei beni sottratti; errata valutazione della testimonianza del teste Verrando; ritenuta erronea incontestabilità del reato di ricettazione; inefficacia probatoria delle immagini estrapolate dalla telecamera dello sportello bancario; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha invocato, in sintesi, la necessità di riconsiderare il compendio probatorio a suo favore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte consistessero in una non consentita riconsiderazione del materiale probatorio e non abbiano dimostrato un vizio logico evidente nella motivazione della sentenza impugnata. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità è limitato al controllo della presenza di un apparato argomentativo logico e congruo, senza riesame dei fatti e della valutazione delle prove. Ha inoltre confermato la legittimità della valutazione del possesso della refurtiva (quando supportata da elementi temporali che escludono altra provenienza), della valutazione delle immagini e del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, e ha condiviso la motivazione del diniego delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali e di misure di prevenzione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la sintesi delle censure formulate dal difensore nel ricorso per cassazione (regole sulla forma e contenuto del ricorso).

  • art. 421, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 421, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, nel giudizio abbreviato, l'imputato può richiedere di essere interrogato ai sensi di tale norma anche se la richiesta non è stata formulata contestualmente alla scelta del rito, purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella)

    Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01

    Principio secondo cui il vizio logico della motivazione, deducibile in sede di legittimità, deve emergere dal testo della decisione impugnata; il controllo di legittimità si limita a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logico senza riesaminare le risultanze probatorie.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in tema di inammissibilità del ricorso e responsabilità per la determinazione della causa di inammissibilità (per escludere l'assenza di colpa che esonererebbe dalla condanna alle spese).

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento delle prove: le doglianze che implicano una diversa valutazione del compendio probatorio sono inammissibili se non evidenziano un vizio logico nella motivazione impugnata.
  • Il controllo di legittimità è limitato a verificare la presenza di un apparato motivazionale coerente e non manifesta illogicità; il giudice di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito.
  • Il possesso della refurtiva può essere ritenuto idoneo a provare la responsabilità per il furto quando sussistono elementi temporali e altri indizi che escludono una provenienza lecita diversa.
  • La valutazione del riconoscimento da parte della polizia giudiziaria e delle immagini di videosorveglianza è rimessa al giudice di merito e sarà sindacata in cassazione solo se la motivazione risulti illogica o contraddittoria.
  • Nel rito abbreviato l'imputato può comunque richiedere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 421, comma 2, purché la richiesta avvenga prima dell'inizio della discussione, per preservare il contraddittorio.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata dalla presenza di precedenti penali e di misure di prevenzione, elementi che rilevano nella valutazione della personalità e della recidiva.

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