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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21027/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito di invito al pagamento del contributo unificato ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002. La contribuente sosteneva che l’atto fosse illegittimo perché preceduto da una mera richiesta di pagamento e non da un autonomo provvedimento di irrogazione delle sanzioni; la commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo necessaria una preventiva comunicazione/contestazione delle sanzioni. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, 17, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 e 21-bis l. n. 241/1990, oltre che dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una previa contestazione, mentre la legge consente l’irrogazione contestuale delle sanzioni con l’atto di pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per le sanzioni collegate al tributo, l’art. 17 d.lgs. n. 472/1997 prevede espressamente l’irrogazione senza previa contestazione, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, e che l’invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002 costituisce l’unico atto liquidatorio previsto dalla legge, da qualificare come avviso di accertamento o di liquidazione. Ne consegue che l’impugnazione di tale atto è necessaria e che la pretesa non può essere ulteriormente contestata nel successivo giudizio contro la cartella di pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 248 d.P.R. n. 115/2002

    l’invito al pagamento del contributo unificato non versato è l’unico atto liquidatorio previsto dalla legge e va qualificato, a prescindere dal nomen iuris, come atto impositivo/di liquidazione impugnabile nei termini di legge.

  • art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare la necessità di una previa contestazione delle sanzioni nel caso concreto.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    "senza previa contestazione"

    le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate senza contestazione preventiva, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica.

  • art. 21-bis l. n. 241/1990

    menzionato nel motivo di ricorso; la Corte non ne ricava un obbligo di preventiva comunicazione idoneo a invalidare la cartella impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 12 preleggi

    la CTR avrebbe dovuto applicare il criterio letterale di interpretazione della legge, attribuendo alle parole il significato proprio secondo la connessione e l’intenzione del legislatore.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    l’atto impositivo va impugnato nei termini previsti, altrimenti la pretesa si cristallizza e non può essere più contestata nel successivo giudizio sulla cartella.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede espressamente che le sanzioni collegate al tributo siano irrogate "senza previa contestazione", il giudice non può introdurre un requisito formale ulteriore di preventiva comunicazione o contestazione.
  • Un atto con funzione liquidatoria o di richiesta del tributo deve essere qualificato in base al suo contenuto sostanziale e alla funzione che la legge gli attribuisce, non al suo nomen iuris.
  • L’atto impositivo o liquidatorio deve essere impugnato autonomamente nei termini di legge; se non impugnato, la pretesa si consolida e non può essere rimetterla in discussione nell’impugnazione della successiva cartella.
  • Nell’interpretazione della norma tributaria, il dato letterale e la struttura della disposizione prevalgono su letture che ne alterino il significato espresso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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