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Sentenza

Sentenza del 05/06/2020 n. 10682 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello principale e accolto l’appello incidentale della società. La controversia riguardava un avviso di rettifica del valore in dogana: l’importo dichiarato dalla società all’importazione era diverso da quello indicato dall’esportatore cinese nella fattura presentata per ottenere il certificato di origine. L’Agenzia contestava che la fattura dell’esportatore fosse priva di valore probatorio privilegiato e sosteneva che la divergenza bastasse a provare il valore effettivo; censurava inoltre l’onere della prova, l’accertato difetto di indicazione del responsabile del procedimento e di motivazione dell’avviso, nonché l’insufficienza della motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che la fattura dell’esportatore, anche se trasmessa dall’autorità cinese nell’ambito della cooperazione, resta una dichiarazione di parte e non prova da sola il valore effettivo della merce. La differenza tra le fatture può fondare fondati dubbi sul valore dichiarato, ma non consente di sostituirlo automaticamente con l’importo dell’altra fattura: l’amministrazione deve seguire i metodi doganali di valutazione previsti in successione. Il primo e il secondo motivo sono stati rigettati; il terzo e il quarto sono stati assorbiti; il quinto è stato dichiarato inammissibile in parte e assorbito per il resto. È rimasta quindi ferma la decisione regionale favorevole alla contribuente e l’illegittimità della rettifica. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non si è costituita.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), artt. 29, 30 e 31

    Ne consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 C.D.C., applicando, in sequenza, i metodi previsti a quest'ultimo art., lett. da a) a d), par. 2, e soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 C.D.C., si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'art. 31 tale C.D.C..

    Il valore di transazione, corrispondente di norma al prezzo effettivamente pagato o da pagare, è il criterio prioritario. In presenza di fondati dubbi sulla sua attendibilità, l’autorità non può sostituirlo liberamente con un diverso importo: deve applicare in successione i metodi dell’art. 30 e ricorrere all’art. 31 soltanto se quelli precedenti non consentono di determinare il valore.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario), art. 181-bis

    Il regolamento attuativo ha predisposto una specifica disciplina, regolata dall'art. 181 bis, qualora le autorità doganali abbiano "fondati dubbi" che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'art. 29 C.D.C..

    La disposizione disciplina il caso in cui l’autorità doganale abbia fondati dubbi che il valore dichiarato corrisponda al prezzo totale pagato o da pagare. Il dubbio consente di avviare la verifica, ma non sostituisce l’obbligo di rispettare le regole e la sequenza di valutazione doganale.

  • Codice civile, artt. 2699 e 2700

    Questo specifico profilo motivazionale della pronuncia censurata non è stato colto dal motivo di censura in esame, che, invece, ha prospettato una violazione degli artt. 2699 e 2700, cod. civ., laddove, come detto, la pronuncia censurata non ha dato alcun valore di fonte probatoria privilegiata alla fattura trasmessa dall'autorità cinese in sede di procedura di cooperazione ma ha, in sostanza, affermato che non vi erano sufficienti elementi probatori per potere ritenere che il valore della merce dichiarato dall'importatore non fosse veritiero.

    La fattura dell’esportatore non acquista efficacia probatoria privilegiata per il solo fatto di essere stata trasmessa da un’autorità straniera: resta una dichiarazione di parte. La sua esistenza può concorrere a far sorgere dubbi, ma non dimostra da sola che il valore dichiarato dall’importatore sia falso.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, art. 147

    La ritenuta applicabilità della suddetta previsione al caso di specie non è corretta, proprio in quanto la stessa opera nel caso di pluralità di vendite precedenti, ma tale circostanza non è ravvisabile nella fattispecie, in cui la questione attiene unicamente alla diversità del valore della merce risultante dalla fattura presentata in sede di dichiarazione doganale e quello presentata dall'esportatore ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di origine presso l'autorità estera.

    La regola relativa alla scelta di una vendita precedente presuppone che vi siano più vendite della merce prima dell’importazione. Non si applica quando vi è soltanto una divergenza tra la fattura presentata all’importazione e quella prodotta dall’esportatore per ottenere la certificazione di origine.

  • Codice civile, art. 2697

    Con riferimento alla fattispecie, una volta ritenuti sussistenti i "fondati dubbi" circa il fatto che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'art. 29 C.D.C., l'amministrazione doganale avrebbe dovuto attenersi alle disposizioni dell'art. 30 codice, provando, di conseguenza, di avere applicato, in sequenza, i metodi previsti alle lettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo e, ove non fosse stato determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 codice doganale, avrebbe dovuto compiere la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 di tale codice.

    Quando l’amministrazione intende discostarsi dal valore dichiarato per fondati dubbi, deve dimostrare di avere applicato correttamente e in sequenza i metodi doganali sostitutivi. La sola divergenza tra fatture non assolve tale onere.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La norma è stata invocata dall’Agenzia contro le statuizioni regionali sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento e sulla motivazione dell’avviso. La Corte non ha deciso nel merito tali questioni, dichiarando assorbiti i relativi motivi dopo il rigetto delle censure principali.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    La disposizione è stata richiamata dall’Agenzia nella censura concernente la motivazione dell’atto impositivo, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito l’applicazione, avendo dichiarato assorbito il relativo motivo.

  • Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, art. 11

    La norma è stata invocata nella censura relativa alla motivazione dell’avviso di rettifica; la Corte non ha deciso tale questione nel merito, perché il motivo è stato assorbito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il motivo è inammissibile laddove fa riferimento al primo punto controverso, essendo limitato a prospettare ragioni di doglianza in ordine alla insufficiente motivazione, senza alcuna indicazione degli elementi decisivi per il giudizio non tenuti in considerazione dal giudice del gravame.

    La censura di vizio motivazionale è inammissibile se si limita a lamentare l’insufficienza della motivazione senza indicare gli elementi decisivi che il giudice avrebbe trascurato. Nel caso concreto, le restanti censure formulate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, sono state assorbite.

Massime di principio

  • Una divergenza tra il valore dichiarato dall’importatore e quello riportato in una fattura dell’esportatore può giustificare fondati dubbi e ulteriori verifiche, ma non prova automaticamente che il valore doganale dichiarato sia falso.
  • Una fattura di parte non diventa prova privilegiata solo perché è trasmessa o accompagnata da un’autorità pubblica straniera; occorrono ulteriori elementi per dimostrare il valore effettivo della transazione.
  • Se il valore di transazione è contestato per fondati dubbi, l’amministrazione deve rispettare la sequenza legale dei metodi di valutazione doganale, documentando l’applicazione dei criteri sostitutivi prima di passare a quelli successivi.
  • La disciplina che permette di riferirsi a una vendita precedente richiede una pluralità effettiva di vendite prima dell’importazione; la mera presenza di fatture con importi diversi non basta.
  • Nel giudizio di cassazione, una doglianza sul vizio di motivazione deve indicare concretamente gli elementi decisivi trascurati dal giudice, non potendo limitarsi a una critica generica.

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