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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30232/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal diniego, confermato in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Roma, della domanda di protezione internazionale proposta da un cittadino del Gambia in via gradata per lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Il giudice di merito ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata e ha escluso, sulla base delle fonti informative richiamate, la sussistenza dei presupposti per qualsiasi forma di tutela, valorizzando anche l'assenza di vulnerabilità soggettiva e oggettiva e la mancanza di un effettivo inserimento lavorativo e sociale in Italia nonostante una permanenza di circa otto anni. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto due motivi, entrambi ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.: violazione o falsa applicazione delle norme in tema di status di rifugiato, protezione sussidiaria, obblighi istruttori del giudice, protezione umanitaria e divieto di respingimento/espulsione, oltre che dell'art. 10 Cost.; omesso esame e difetto di valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese di origine, delle condizioni personali del ricorrente e della comparazione tra la sua situazione in Italia e quella nel Paese di provenienza. Il ricorso si duole, in sostanza, del mancato riconoscimento di una tutela protettiva e della pretesa omissione di un esame completo della situazione personale e Paese-specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non specifici, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti esaminato nel dettaglio, in ottemperanza ai precedenti rinvii, i profili di vulnerabilità, integrazione e situazione del Gambia. Le censure si limitavano a deduzioni astratte e non individuavano in modo puntuale gli elementi allegati nel giudizio di merito, specie quanto all'integrazione in Italia. La Corte ha inoltre ribadito il principio per cui il diritto di asilo costituzionale è interamente attuato dalle forme tipiche di protezione previste dalla normativa vigente, senza margini di diretta applicazione residuale dell'art. 10, comma 3, Cost. Non sono state liquidate spese per il mancato svolgimento di rituale difesa da parte del Ministero. È stato altresì dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati formalmente incardinati per violazione di legge e omesso esame, ma sono stati reputati inammissibili per difetto di specificità e mancato confronto con la sentenza impugnata.

  • d.lgs. n. 251 del 2007

    La normativa sulla protezione internazionale è richiamata come disciplina esaustiva delle forme tipiche di tutela (status di rifugiato e protezione sussidiaria).

  • d.lgs. n. 25 del 2008

    Il richiedente aveva invocato la violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria e di valutazione delle fonti informative; la Corte ha ritenuto infondate e generiche tali doglianze perché la Corte territoriale aveva già esaminato le fonti rilevanti.

  • art. 10 Cost.

    Il diritto di asilo costituzionale non opera come tutela residuale diretta, essendo interamente attuato dalle forme previste dalla legislazione ordinaria sulla protezione internazionale e umanitaria.

  • art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998

    È richiamato dal ricorrente quale norma di divieto di espulsione/respingimento verso Paesi in cui lo straniero possa subire persecuzioni o gravi rischi; il ricorso è però dichiarato inammissibile per genericità delle censure.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    È richiamato come base per il permesso per seri motivi umanitari; la censura è dichiarata inammissibile poiché non si confronta con la motivazione di merito sulla mancanza di vulnerabilità e di integrazione.

  • d.lgs. n. 130/2020

    novella intervenuta con il Dlgs. n. 130/2020

    È richiamato solo come modifica normativa invocata dal ricorrente in relazione alla protezione speciale/umanitaria, senza specifica applicazione decisoria nel provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro al quale rinvia l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche e devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; deduzioni generiche o astratte determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • In materia di protezione internazionale, il giudice di merito deve valutare credibilità, situazione del Paese di origine, vulnerabilità personale e integrazione in Italia; tuttavia, in cassazione occorre indicare in modo preciso quali elementi di fatto e quali allegazioni siano state trascurate.
  • Il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost. è attuato dalle forme tipiche di protezione previste dalla normativa ordinaria; non residua uno spazio di applicazione diretta e autonoma al di fuori di tale sistema.
  • La protezione umanitaria richiede un apprezzamento concreto e individualizzato della vulnerabilità e della comparazione tra la situazione raggiunta in Italia e quella nel Paese di origine; la mera allegazione di un radicamento generico non è sufficiente se non supportata da specifiche circostanze dedotte in sede di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge processuale tributaria, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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