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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18781/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere. In applicazione del principio secondo cui tale causa estintiva, nel processo tributario, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. Le spese processuali sono state compensate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2008, una quota di plusvalenza ritenuta conseguita dalla vendita di un villino. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la decisione era stata riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto imponibile l'operazione in quanto avente ad oggetto non solo il villino, ma anche una porzione di terreno edificabile. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 17, comma 1, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come tassabile la cessione di un terreno già oggetto di edificazione; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 3, della l. n. 212 del 2000, lamentando il mancato applicarsi del regime sanzionatorio più favorevole. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela l'atto impositivo.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986

    Norma invocata per contestare la tassabilità della plusvalenza derivante dalla cessione del bene; la questione di merito non è stata però decisa per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • art. 17, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata nel primo motivo di ricorso per censurare la qualificazione fiscale dell'operazione; non è stata oggetto di esame decisivo nel merito.

  • art. 3, comma 3, L. n. 212/2000

    Richiamato per sostenere l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole; anche questo profilo non è stato scrutinato nel merito.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 46

    La Corte richiama il principio per cui, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo fa venir meno l'interesse alla decisione e comporta la cessazione della materia del contendere, che prevale anche sulle eventuali questioni di ammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando sopravviene la cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché non vi è più una controversia attuale da regolare tra le parti.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in ragione dell'esito complessivo della controversia.
  • Le questioni di merito dedotte con il ricorso restano assorbite se, nel corso del giudizio di legittimità, l'atto impositivo viene rimosso in autotutela.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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