Cassazione Penale, Sentenza n. 992/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari (17/10/2019) che aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Foggia riconoscendo la continuazione con precedenti sentenze e rideterminando la pena. Il difensore di Scanzano deduceva mancanza di motivazione rispetto alla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203/1991, alla recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche. Il difensore di Giovanditto deduceva (i) violazione del ne bis in idem e vizi motivazionali per l'uso di captazioni già valutate in altro procedimento passato in giudicato (art. 74 DPR n. 309/1990); (ii) mancata spiegazione della concorrente moralità; (iii) insufficiente prova per il capo B, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa; (iv) inesigibilità delle dichiarazioni di Sticozzi Francesco perché concorrente secondo art. 55 d.lgs. n. 231/2007; (v) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p..
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché, nell'udienza del 17/10/2019, Giovanditto (personalmente) e il difensore di Scanzano, munito di procura, avevano rinunciato espressamente a tutti i motivi relativi alla responsabilità insistendo unicamente sulla richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione, che era stata riconosciuta. Ne è derivata la preclusione delle censure qui proposte. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che i ricorsi fossero stati proposti con colpa (richiamo alla giurisprudenza costituzionale n. 186/2000).
Norme richiamate
L'esclusione dell'aggravante richiesta dal difensore non è stata esaminata in Cassazione perché il ricorrente ha rinunciato alle doglianze sulla responsabilità; quindi la questione è preclusa.
Richiamato nel contesto del possibile ne bis in idem per captazioni già valutate in altro procedimento: la Corte non ha esaminato il vizio per effetto della rinuncia dei ricorrenti.
L'eccezione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di un soggetto ritenuto concorrente è stata sollevata ma non esaminata per effetto della rinuncia all'impugnazione.
art. 416-bis c.p. (commi relativi all'aggravante)
La doglianza sulla mancata sussistenza dell'aggravante mafiosa non è stata valutata in Cassazione in quanto il motivo è stato rinunciato.
Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa nella proposizione dei ricorsi.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata per sostenere che la proposizione di ricorsi determinanti l'inammissibilità per colpa può giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La rinuncia espressa, in udienza, a tutte le questioni attinenti alla responsabilità limita la cognizione del giudice di legittimità: le censure rinunciate non possono essere esaminate in Cassazione.
- Se l'unico motivo residuo è la richiesta di riconoscimento della continuazione e questa viene accolta, ogni ulteriore impugnazione concernente la responsabilità è preclusa se espressamente rinunciata.
- Per evitare la chiusura delle impugnazioni, il difensore deve chiaramente riservare/espressamente non rinunciare ai singoli motivi che intende far esaminare; la mera presentazione del ricorso non sostituisce la riserva formale in udienza.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. se la Corte ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa; va quindi valutata la fondatezza e la strategia prima di proporre ricorsi manifestamente inconsistenti o rinunciati.
- Questioni di ne bis in idem, utilizzabilità di captazioni o di dichiarazioni di possibili coimputati devono essere tempestivamente dedotte e non possono essere riproposte se il ricorrente ha effettuato rinunce che le escludono.
- Quando si vuole impugnare solo profili penali limitati (es. esclusione aggravanti, calcolo pena), è strategico esplicitare in atto quali motivi si intendono mantenere e quali si intendono rinunciare per non precludere future impugnazioni.
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