Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 992/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari (17/10/2019) che aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Foggia riconoscendo la continuazione con precedenti sentenze e rideterminando la pena. Il difensore di Scanzano deduceva mancanza di motivazione rispetto alla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203/1991, alla recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche. Il difensore di Giovanditto deduceva (i) violazione del ne bis in idem e vizi motivazionali per l'uso di captazioni già valutate in altro procedimento passato in giudicato (art. 74 DPR n. 309/1990); (ii) mancata spiegazione della concorrente moralità; (iii) insufficiente prova per il capo B, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa; (iv) inesigibilità delle dichiarazioni di Sticozzi Francesco perché concorrente secondo art. 55 d.lgs. n. 231/2007; (v) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p..

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché, nell'udienza del 17/10/2019, Giovanditto (personalmente) e il difensore di Scanzano, munito di procura, avevano rinunciato espressamente a tutti i motivi relativi alla responsabilità insistendo unicamente sulla richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione, che era stata riconosciuta. Ne è derivata la preclusione delle censure qui proposte. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che i ricorsi fossero stati proposti con colpa (richiamo alla giurisprudenza costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 203/1991

    L'esclusione dell'aggravante richiesta dal difensore non è stata esaminata in Cassazione perché il ricorrente ha rinunciato alle doglianze sulla responsabilità; quindi la questione è preclusa.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Richiamato nel contesto del possibile ne bis in idem per captazioni già valutate in altro procedimento: la Corte non ha esaminato il vizio per effetto della rinuncia dei ricorrenti.

  • art. 55 d.lgs. n. 231/2007

    L'eccezione circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di un soggetto ritenuto concorrente è stata sollevata ma non esaminata per effetto della rinuncia all'impugnazione.

  • art. 416-bis c.p. (commi relativi all'aggravante)

    La doglianza sulla mancata sussistenza dell'aggravante mafiosa non è stata valutata in Cassazione in quanto il motivo è stato rinunciato.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa nella proposizione dei ricorsi.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza)

    Richiamata per sostenere che la proposizione di ricorsi determinanti l'inammissibilità per colpa può giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa, in udienza, a tutte le questioni attinenti alla responsabilità limita la cognizione del giudice di legittimità: le censure rinunciate non possono essere esaminate in Cassazione.
  • Se l'unico motivo residuo è la richiesta di riconoscimento della continuazione e questa viene accolta, ogni ulteriore impugnazione concernente la responsabilità è preclusa se espressamente rinunciata.
  • Per evitare la chiusura delle impugnazioni, il difensore deve chiaramente riservare/espressamente non rinunciare ai singoli motivi che intende far esaminare; la mera presentazione del ricorso non sostituisce la riserva formale in udienza.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. se la Corte ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa; va quindi valutata la fondatezza e la strategia prima di proporre ricorsi manifestamente inconsistenti o rinunciati.
  • Questioni di ne bis in idem, utilizzabilità di captazioni o di dichiarazioni di possibili coimputati devono essere tempestivamente dedotte e non possono essere riproposte se il ricorrente ha effettuato rinunce che le escludono.
  • Quando si vuole impugnare solo profili penali limitati (es. esclusione aggravanti, calcolo pena), è strategico esplicitare in atto quali motivi si intendono mantenere e quali si intendono rinunciare per non precludere future impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.