Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Russo era stato condannato dal Tribunale di Bologna per il reato previsto dall'art. 727 cod.pen. per avere detenuto 10 cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (Verga te, 3 aprile 2015). In appello, tramite difensore, ha chiesto l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo, ha censurato la motivazione e la dosimetria della pena, il diniego della sospensione condizionale (art. 163 c.p.) e ha eccepito la prescrizione del reato, insistendo successivamente con memoria scritta depositata il 22/10/2021. La Corte ha esaminato preliminarmente la natura dell'impugnazione (atto originariamente qualificato come appello e poi trasmesso ex art. 568 c.p.p., comma 5) e ha valutato i motivi: ha ritenuto congrua la valutazione di merito sul piano oggettivo (condizioni di detenzione idonee a provocare gravi sofferenze, indipendentemente dall'elemento intenzionale, dato il carattere colposo del reato), ma ha accolto il motivo relativo alla prescrizione maturata al 3/4/2018 e ha riscontrato un vizio di motivazione nel rigetto della sospensione condizionale motivato con la sola affermazione che l'imputato "probabilmente" non si asterrà da future condotte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione e ha constatato un vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale (art. 163 c.p.). Poiché il reato risultava estinto per prescrizione al 3/4/2018 e sussisteva il vizio motivazionale, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il procedimento di conversione dell'impugnazione (atto qualificato come appello ma relativo a sentenza inappellabile) è stato trattato conformemente all'art. 568 c.p.p., comma 5, limitandosi la Corte alla verifica dell'oggettiva impugnabilità e della volontà di impugnare e trasmettendo gli atti; rimane però fermo che gli atti convertiti devono rispettare i requisiti della impugnazione correttamente qualificata.

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    Norma delittuosa relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; nella decisione è applicata secondo il parametro oggettivo delle condizioni di detenzione (privazione di cibo/acqua, ferite, cattive condizioni igieniche) senza necessità di prova dell'intenzionalità, dato il carattere anche colposo dell'illecito.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che il diniego motivato con la sola asserzione che l'imputato 'probabilmente' non si asterrà da ulteriori reati costituisce motivazione non congrua.

  • art. 593 comma 3 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'inappellabilità della sentenza che infligge soltanto l'ammenda: la sentenza del Tribunale (ammenda) è inappellabile e l'appello è stato qualificato come ricorso per cassazione.

  • art. 568 comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede la verificazione, da parte del giudice che riceve un mezzo di impugnazione diverso da quello idoneo, dell'oggettiva impugnabilità e della volontà di impugnare e la trasmissione degli atti al giudice competente; la Corte sottolinea che la conversione non deroga ai requisiti sostanziali e formali richiesti per l'impugnazione correttamente qualificata.

Massime di principio

  • Se si impugna con un mezzo diverso da quello previsto (es. appello contro sentenza inappellabile), il giudice che riceve l'atto deve verificare solo l'oggettiva volontà di impugnare e trasmettere gli atti (art. 568 c.p.p., comma 5); tuttavia l'atto convertito deve comunque rispettare i requisiti dell'impugnazione corretta.
  • Nei reati di cui all'art. 727 c.p. l'accertamento si fonda principalmente sulle condizioni oggettive di detenzione e sulle conseguenze psicofisiche sugli animali; non è necessario dimostrare la volontà di infliggere crudeltà quando il fatto è penalmente rilevante anche in forma colposa.
  • La prescrizione estingue il reato anche se permane un vizio nella motivazione; se la prescrizione è accertata unitamente a un vizio tale da incidere sul giudizio di condanna, la Corte può annullare senza rinvio.
  • Il diniego della sospensione condizionale (art. 163 c.p.) richiede motivazione specifica e congrua sulla concreta recidiva o sulla pericolosità sociale; affermazioni generiche come 'probabilmente non si asterrà' sono insufficiente motivo per negare il beneficio.
  • Chi impugna per motivi di merito in sede di legittimità rischia l'inammissibilità: i profili di merito sono insindacabili in Cassazione salvo questioni di motivazione o di diritto chiaramente prospettate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.