Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità penale di Berardo per omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. 12/09/1983, n. 463) per dicembre 2012, anno 2013 e anno 2014, con declaratoria di prescrizione per ottobre e novembre 2012. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione per mancata trattazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 53, legge 23/06/2017, n. 103 (criterio di ragguaglio per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria); (2) vizio di motivazione in relazione alla statuizione del dolo, sostenendo che la crisi d'impresa e l'impossibilità di adempiere escludono il dolo; (3) vizio di motivazione sulla non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e sul diniego delle attenuanti generiche, nonché critica della determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate tutte le censure: (i) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 53, legge n. 103/2017 è già stata considerata manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale; (ii) la crisi d'impresa e la difficoltà economica non escludono il dolo per il reato di omesso versamento delle ritenute, essendo rilevante la scelta consapevole del datore di lavoro di non adempiere; (iii) la causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa per la gravità del fatto: importo complessivo non versato pari a 296.955,17 euro e protrazione per numerose mensilità (sintomatica di abitualità), oltre ai precedenti penali. Conseguenze processuali: confermata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.000,00 oltre accessori). In sede di merito di appello la pena era stata rideterminata in 7 mesi di reclusione e 2.800,00 euro di multa (decisione della Corte d'appello).
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. 12/09/1983, n. 463 (conv. L. 11/11/1983, n. 638)
Fattispecie incriminatrice dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali; configurata quando vi sia scelta consapevole di non versare le ritenute, anche in presenza di difficoltà economiche dell'impresa.
art. 1, comma 53, legge 23/06/2017, n. 103
Introduzione del criterio di ragguaglio più favorevole (valore minimo giornaliero 75 euro) per il decreto penale di condanna; la Corte ha ritenuto la questione di legittimità già manifestamente infondata.
art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola sul decreto penale di condanna che consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero, applicata secondo la Corte come scelta discrezionale non incostituzionalmente discriminatoria.
Criterio di conversione tra pena detentiva e pena pecuniaria; diversità di disciplina rispetto all'art. 459 c.p.p. non ritenuta incostituzionale dalla giurisprudenza.
art. 53, secondo comma, legge 24/11/1981, n. 689
Riferimento normativo in tema di determinazione delle sanzioni pecuniarie; la mancata equiparazione del criterio di ragguaglio non viola l'art. 3 Cost., secondo la Corte.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto tale causa inapplicabile in presenza di elevata entità dell'evasione e protrazione temporale (sintomo di abitualità).
Norma sulla scriminante: la Corte ha affermato che la scelta di destinare risorse al pagamento delle retribuzioni non scrimina penalmente l'omesso versamento delle ritenute.
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza: la Corte ha ritenuto che la differenza di disciplina tra conversioni di pena sia frutto di discrezionalità del legislatore e non costituisca violazione dell'art. 3 se non in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrio.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Comma relativo ai motivi di ricorso in cassazione per vizio di motivazione; richiamato perché il ricorrente deduceva vizi di motivazione sui vari punti.
Massime di principio
- La questione di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 53, L. 103/2017 (criterio di ragguaglio per il decreto penale) è normalmente ritenuta manifestamente infondata: la differenza normativa è considerata discrezionale del legislatore e non viola l'art. 3 Cost. salvo casi estremi di manifesta irragionevolezza.
- La crisi d'impresa o l'impossibilità economica non escludono automaticamente il dolo nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali: rileva la scelta consapevole del datore di lavoro nella ripartizione delle risorse disponibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando l'importo dell'omesso versamento è rilevante e la condotta si protrae per molte mensilità; numero di mensilità e importo sono criteri chiave per valutare l'eventuale abitualità.
- Per la valutazione delle attenuanti generiche e della quantificazione della pena, le corti considerano l'entità dell'evasione, la durata della condotta e i precedenti penali; una riduzione della pena può comunque essere disposta ma non è automatica.
- In procedura di cassazione, questioni già consolidate in giurisprudenza e ritenute manifestamente infondate dalla Corte sono difficilmente riaperture utili; è opportuno proporre motivi nuovi e fondati per evitare inammissibilità e condanne per spese e ammende.
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