Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello nella parte in cui la Corte avrebbe ritenuto sussistente il dolo generico nell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (INPS) per le mensilità di ottobre e novembre 2011; il ricorrente deduceva che la crisi di liquidità rendeva impossibile adempiere (forza maggiore) escludendo il dolo e, inoltre, contestava il rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo dimostrato che le somme non versate erano state destinate a pagare gli stipendi e a mantenere l'attività aziendale e che vi sarebbe stata leale collaborazione processuale e modesta intensità del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato i principi applicati dalla Corte territoriale: il dolo generico era adeguatamente accertato (anche alla luce della scelta consapevole di non accantonare le ritenute e di utilizzare le somme per pagare gli stipendi), la crisi economica non integra la causa di forza maggiore esimente, e il rigetto delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato richiamando i precedenti penali. Restano quindi ferme le statuizioni di merito dell'appello (assoluzione per la mensilità di dicembre 2011 perché il fatto non è previsto come reato; estinzione per prescrizione per le mensilità da febbraio a settembre 2011; condanna per ottobre e novembre 2011 a 2 mesi di reclusione e 200 euro di multa). Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 463/1983, art. 2, comma 1-bis
Norma incriminatrice relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte del sostituto d'imposta; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie per le mensilità non prescritte.
Codice penale, art. 133
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte può valutare anche un solo elemento ritenuto prevalente (es. precedenti penali) per escluderne il riconoscimento, purché la motivazione sia plausibile.
Codice penale, art. 45
Norma sulla causa di non punibilità per forza maggiore; la Corte ha affermato che la forza maggiore richiede un fatto imponderabile ed imprevedibile che annulli la volontà dell'agente e che difficoltà economiche non rientrano in tale fattispecie.
Codice penale, art. 51
Richiamata in relazione a possibili scriminanti; la Corte ha escluso che la scelta di destinare le somme ai salari possa costituire scriminante ai sensi di questa norma.
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Il ricorso è stato trattato secondo le procedure previste per il periodo emergenziale (richiamato procedimento a norma speciale).
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese del procedimento e al versamento di somme alla Cassa delle Ammende; applicata per liquidare la somma di euro 3.000,00 in via equitativa.
Massime di principio
- La difficoltà economica o la crisi di liquidità dell'imprenditore non escludono di per sé il dolo nell'omesso versamento delle ritenute: rileva la scelta consapevole di non accantonare le somme dovute all'Erario.
- La destinazione delle somme al pagamento degli stipendi anziché al versamento delle ritenute non configura forza maggiore e non scrimina l'illecito: il legislatore privilegia la tutela del diritto alla contribuzione previdenziale.
- Per escludere il dolo o ottenere attenuanti è utile dimostrare l'episodicità e la modesta entità dell'inadempimento o l'effettiva impossibilità materiale e imprevedibile di adempiere (eventi imponderabili e non semplici difficoltà economiche).
- Il giudice che rigetta le attenuanti generiche non è obbligato a confutare punto per punto tutte le circostanze presentate: è sufficiente una motivazione plausibile che indichi i motivi del rigetto, anche richiamando elementi della personalità del reo (es. precedenti).
- La prova testimoniale che riporti una scelta consapevole di impiegare le somme per altri scopi rafforza l'accertamento del dolo; pertanto, in simili controversie la difesa dovrebbe puntare a documentare l'assoluta impossibilità pratica di accantonare le somme o a circostanze eccezionali e specifiche che possano entrare nella nozione di forza maggiore.
- In sede preventiva di gestione d'impresa, l'onere di ripartire le risorse tra retribuzioni e ritenute grava sul datore di lavoro: la corretta prassi contabile e la tenuta di evidenze sull'impossibilità di accantonamento sono elementi chiave per difendersi efficacemente.
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