Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione/travisamento della prova per presunta omissione o errata valutazione delle deposizioni di testi (in particolare di Antonio Lezzi e Claudio Giorgio Bove) che avrebbero escluso che l'imputato avesse sparato o detenuto la lepre; 2) errata interpretazione della legge 157/1992 (art.21 e art.30 lett. h): si sosteneva che tale norma punisce solo possesso/detenzione non autorizzati e non l'azione dell'imputato, il quale sarebbe titolare di regolare licenza e si stava recando a recuperare un telefono e ad informare l'Osservatorio Faunistico Locale; 3) violazione degli artt. 133 e 163 c.p. e carente motivazione circa la concessione della sospensione condizionale della pena (contestando l'utilità del beneficio rispetto all'interesse dell'imputato a non goderne).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: ha confermato che le dichiarazioni raccolte in sentenza (in particolare la testimonianza di Bove che riconobbe l'imputato armato e con la lepre poco dopo gli spari e il rinvenimento occultato dell'animale) sono idonee a sostenere la condanna per abbattimento di lepre fuori dal periodo consentito (riferimento all'art.18 della legge 157/1992). Ha inoltre ritenuto inammissibile il travisamento della prova per carenza di specifica allegazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la semplice titolarità di licenza esenti dall'illecito commesso fuori dal periodo di caccia, e ha ritenuto inattendibile la versione fornita dall'imputato. Il terzo motivo è stato invece accolto parzialmente: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, eliminando tale beneficio, ritenendo che la difesa non l'avesse richiesta in sede di conclusioni e che la sua concessione comportasse l'iscrizione nel casellario giudiziale (d.p.r. 14/11/2002, art.3), elemento che legittimava l'interesse dell'imputato a proporre ricorso. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
legge 157/1992 art.30 comma 1 lett. h
"l'ammenda fino a lire 3,000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati"
La Corte ha ritenuto che l'abbattimento della lepre fuori dal periodo consentito integri il reato previsto, indipendentemente dalla titolarità di licenza di caccia.
"Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: ... specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: ... lepre comune (Lepus europaeus) ..."
La Corte ha applicato questa disposizione per affermare che il 9 settembre 2018 la lepre non era in periodo cacciabile, sicché l'abbattimento era vietato.
Citata nel ricorso dal difensore per sostenere una lettura restrittiva di art.30 (riferita al solo possesso/detenzione); la Corte non ha accolto tale interpretazione, ritenendo irrilevante la sola detenzione autorizzativa rispetto all'atto di abbattimento fuori periodo.
codice di procedura penale art.606 lett. e)
Richiamato per precisare i limiti del vizio di travisamento della prova: perché il motivo sia fondato bisogna dimostrare che il giudice ha basato la sua decisione su una prova inesistente, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, o abbia omesso di valutare una prova decisiva, e che l'errore disarticoli l'intero ragionamento probatorio.
d.P.R. 14/11/2002 art.3
Stabilisce che le condanne per contravvenzioni all'ammenda non si iscrivono nel casellario giudiziale, salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; la Corte lo ha richiamato per riconoscere l'interesse dell'imputato a impugnare la concessione del beneficio quando questa comporta una lesione di interesse qualificato.
Richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della sospensione e della sua motivazione; la decisione della Corte ha annullato la sospensione condizionale per ragioni procedurali (concessione non richiesta) più che per specifica violazione sostanziale di queste norme.
Massime di principio
- Per ottenere accoglimento in cassazione per travisamento della prova è necessario dimostrare omissione o alterazione di una prova decisiva tale da invalidare l'intero ragionamento probatorio; il mero dissenso sulla valutazione delle prove in merito è inammissibile.
- L'abbattimento di fauna protetta o fuori dai periodi stabiliti dal calendario venatorio integra il reato previsto dall'art.30 lett. h) della legge 157/1992; il possesso di licenza di caccia non esclude la responsabilità se l'azione è avvenuta prima dell'inizio della stagione venatoria.
- Le dichiarazioni rese solo dall'imputato, se ritenute inattendibili dal giudice di merito, non sono sufficienti a ribaltare la decisione in sede di cassazione salvo comprovata omissione o falsità nella valutazione probatoria.
- La concessione della sospensione condizionale della pena può essere impugnata in cassazione se la difesa non l'ha richiesta e la sua concessione comporta effetti (es. iscrizione nel casellario) che ledono un interesse qualificato dell'imputato; la Corte può annullare senza rinvio la parte relativa al beneficio.
- In cassazione è necessario un onere di allegazione concreto e completo: citare singole frasi di testimonianze senza contestualizzare o senza dimostrare l'incidenza sul convincimento del giudice di merito è inadeguato e porta all'inammissibilità del motivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 783/2022 del 13/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →