Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li aveva condannati per illeciti edilizi. Hanno dedotto due motivi congiunti: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese il 08/01/2015 ai Carabinieri, in quanto rese in assenza del difensore e in presenza di indizi di reità, nonchè inesigibilità del consenso espresso in primo grado; (2) inesistenza del reato in relazione all'ampliamento di 21 mq al piano terra, sostenendo che tale porzione fosse realizzata con elementi precari (legno, ferro, playtex) e priva di cemento armato, quindi non assoggettabile a permesso di costruire; inoltre lamentano carenza di motivazione della sentenza di appello e mancata valutazione critica degli elementi difensivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee: tali dichiarazioni erano state rese spontaneamente prima che i due fossero indagati, confluite nella comunicazione di notizia di reato e acquisite al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti senza condizioni, per cui sono pienamente utilizzabili. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo la quale le opere (sopralevazione di circa 65 mq con muri e pilastri in cemento armato e ampliamento al piano terra con struttura in ferro) devono essere valutate unitariamente e richiedevano permesso di costruire, avviso e autorizzazione del Genio Civile; pertanto la responsabilità penale è adeguatamente motivata. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di €3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia)
artt. 44, 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95
Le opere contestate (sopralevazione e ampliamento) devono essere valutate nella loro unitarietà; per le opere così realizzate era necessario il permesso di costruire e, essendo ubicate in zona sismica, l'avviso e l'autorizzazione del Genio Civile. L'assenza di cemento armato in una porzione non esclude la valutazione unitaria dell'intervento.
Codice di procedura penale
art. 63, art. 350, art. 513, art. 431, art. 606 co.1 lett. c) e lett. v)
Le norme procedurali richiamate sono state valutate rispetto all'utilizzabilità delle dichiarazioni e alla formulazione dei motivi di ricorso. In particolare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti rende utilizzabili gli atti contenenti dichiarazioni spontanee, e la cassazione valuta l'ammissibilità dei motivi ai sensi dell'art. 606.
Codice penale
Richiamato in relazione al concorso di persone nell'esecuzione delle opere; la responsabilità è stata valutata anche in termini di apporto personale e volontà degli imputati.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017 (Panetta); Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005 (Di Stadio); Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017 (Di Stefano) e altre indicate in motivazione
Principio consolidato: le dichiarazioni autoaccusatorie spontanee rese nell'immediatezza e acquisite al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti sono utilizzabili in dibattimento; la mera presentazione di una istanza di sanatoria da parte di terzi non esclude la responsabilità di chi ha eseguito materialmente i lavori; la valutazione dell'opera deve essere unitaria.
Massime di principio
- Dichiarazioni spontanee rese prima di essere formalmente indagati possono essere utilizzate in dibattimento se l'atto è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti e senza condizioni: il consenso successivo in udienza conferma l'utilizzabilità.
- La valutazione della conformità edilizia deve considerare il risultato unitario dell'intervento: non è lecito scomporre l'opera in singoli elementi per evitare il regime abilitativo previsto per l'intervento complessivo.
- La presentazione di istanze amministrative (es. richiesta di sanatoria) da parte della proprietaria non esonera penalmente chi ha materialmente eseguito i lavori o chi era interessato all'esecuzione: va valutato l'interesse e la responsabilità concreta degli esecutori.
- Le dichiarazioni autoaccusatorie possono essere valutate dal giudice quanto alla attendibilità; il giudice deve motivare le ragioni che giustificano il loro valore probatorio (momento in cui sono rese, spontaneità, coerenza con altri elementi, interesse diretto dell'interessato).
- Le impugnazioni che non espongono specificamente gli elementi di fatto o di diritto sui quali si domanda il dissenso rischiano l'inammissibilità per genericità o manifesta infondatezza.
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