Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scarnà era stato condannato per reati tributari: (capo A) omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per il 2012 e 2013 con evasione IVA quantificata per 2012 e 2013; (capo B) utilizzo in compensazione di crediti indicati come IRES 2012 per C 62.715,70 (art.5 e art.10-quater d.lgs. 74/2000). Ha proposto ricorso deducendo tre censure principali: 1) violazione per uso di accertamenti induttivi e presunzioni (es. "Spesometro integrato", questionari, coefficienti di redditività) non compatibili con le garanzie penali; 2) errata esclusione della detrazione di costi nella determinazione della base imponibile IVA, richiamando principi di diritto tributario che impongono l'individuazione induttiva dei costi in caso di omessa dichiarazione; 3) mancata applicazione del favor rei in relazione alla riformulazione dell'art.10-quater (distinzione tra crediti "non spettanti" e "inesistenti") intervenuta successivamente ai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha confermato il principio consolidato che, nei reati tributari, il giudice penale può determinare autonomamente l'ammontare dell'imposta evasa e può avvalersi di accertamenti induttivi realizzati dagli uffici finanziari (studi di settore, Spesometro ecc.) purché valuti gli elementi secondo le regole probatorie penali. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione del merito: in materia di IVA la base imponibile va calcolata sulla base dei costi effettivamente documentati, e l'esistenza di costi non contabilizzati deve essere dimostrata con allegazioni fattuali concrete; in assenza di tali prove la determinazione induttiva dell'imposta è legittima. Sul terzo motivo ha escluso che la riforma dell'art.10-quater abbia introdotto una caducazione della fattispecie precedente rilevante per il caso concreto, evidenziando la continuità normativa e la persistenza della soglia di punibilità di euro 50.000. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; disposizione di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Norma che individua i reati tributari connessi all'omessa presentazione delle dichiarazioni; la Corte conferma che il giudice penale determina autonomamente l'ammontare dell'imposta evasa ai fini penali.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10-quater
Prevede la fattispecie di indebita compensazione; la riforma ha distinto crediti 'non spettanti' e 'inesistenti' con maggiorazione sanzionatoria per questi ultimi, ma la Corte ha ritenuto che vi sia continuità con la disciplina previgente e che la soglia di punibilità (50.000 euro) resti applicabile.
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 - art. 17
Norma che disciplina il meccanismo della compensazione dei crediti d'imposta, richiamata rispetto all'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o non spettanti.
d.P.R. n. 633 del 1972 - art. 19
per la determinazione dell'imposta dovuta (...) o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo
Stabilisce il regime di detrazione IVA: il diritto alla detrazione sussiste se dimostrato con adeguata documentazione e rimane possibile anche in assenza di dichiarazione annuale, ma la prova del diritto compete al contribuente.
cod. proc. pen. - art. 189
Principio di atipicità dei mezzi di prova: il giudice penale può avvalersi di prove e accertamenti anche di natura induttiva compiuti dall'amministrazione finanziaria.
cod. proc. pen. - art. 192, comma 1
Criteri generali di valutazione della prova che il giudice deve seguire nell'apprezzamento degli elementi a suo ingresso, anche se derivanti da accertamenti induttivi.
d.P.R. n. 917 del 1986 - art. 75 (ora art. 109)
Norma fiscale relativa all'accertamento dei costi: la giurisprudenza tributaria impone, in taluni casi, la determinazione induttiva dei costi; la Corte rileva però la differenza tra imposte dirette e IVA e la diversa applicabilità di tali principi nel processo penale per reati IVA.
cod. proc. pen. - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme sul contenuto e motivi di ricorso per cassazione: i motivi proposti sono stati ritenuti ripetitivi e manifestamente infondati, giustificando l'inammissibilità.
cod. proc. pen. - art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente; applicata per la condanna alle spese nel caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei processi per reati tributari il giudice penale ha autonomia nel determinare l'imposta evasa e può avvalersi di accertamenti induttivi (studi di settore, spesometro, accertamenti bancari) purché valuti criticamente gli elementi secondo le regole probatorie penali.
- In materia di IVA, la deducibilità/diritto alla detrazione richiama documentazione probatoria concreta: in assenza di fatture o altri elementi probatori specifici il giudice può legittimamente escludere costi non contabilizzati e calcolare la base imponibile con metodi induttivi.
- Per le imposte dirette esiste un diverso trattamento (l'amministrazione può determinare induttivamente anche i costi), ma tale principio non si estende automaticamente ai reati IVA, data la diversità del regime probatorio e della tracciabilità delle fatture.
- La riforma di una norma penale che modifica fattispecie e sanzioni non sempre comporta automatica applicazione del favor rei se vi è continuità sostanziale della condotta sanzionata; va sempre valutata la portata della modifica normativa rispetto alla fattispecie concreta.
- In situazioni analoghe il soggetto imputato deve conservare e produrre documentazione (fatture passive, registri, estratti conto, testimonianze puntuali) che dimostri l'effettiva sussistenza dei costi e dei crediti, perché la mancanza di tali elementi rende difficile contrastare accertamenti induttivi.
- Se si contesta un accertamento basato su metodi induttivi (studi di settore, spesometro), è utile proporre nei fatti e nelle prove elementi specifici e circostanziati che confutino le presunzioni (es. documenti contabili, corrispondenze con fornitori, estratti conto bancari).
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