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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24449/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo a crediti iscritti a ruolo, tra cui una sanzione per presunto lavoro irregolare e premi assicurativi INAIL. In primo grado il ricorso era stato respinto; la corte territoriale aveva confermato il rigetto ritenendo, da un lato, che i vizi formali denunciati contro il preavviso non fossero fondati e, dall'altro, che i giudicati richiamati dalla parte privata non fossero opponibili all'agente della riscossione o all'Agenzia delle Entrate, perché intervenuti in giudizi diversi e tra parti diverse. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: violazione del giudicato e dell'art. 117 Cost. in relazione al divieto di ne bis in idem; omesso esame di un fatto decisivo sulla definitività dell'accertamento favorevole in merito all'insussistenza dei fatti posti a base della sanzione; violazione della disciplina sulla translatio iudicii e dell'art. 24 Cost. per l'asserita estinzione del giudizio e per la mancata assegnazione del termine di riassunzione; omessa pronuncia sulla legittimazione passiva di Equitalia; violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. e dell'art. 86 d.P.R. n. 602/1973 per avere la sentenza considerato Equitalia priva di legittimazione passiva. La ricorrente ha sostenuto, inoltre, che il ricorso introduttivo del giudizio ordinario dovesse essere qualificato come atto di riassunzione del precedente giudizio tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, terzo e quinto motivo e infondato il quarto. In sintesi: la doglianza sul ne bis in idem era nuova e priva di specificità; la censura sul giudicato non superava la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. e, comunque, mirava a contrapporre una diversa lettura del giudicato; la tesi sulla riassunzione del giudizio era generica, non pertinente alla ratio decidendi e comunque incompatibile con la sequenza temporale dei fatti, oltre che con l'assenza di una riassunzione effettiva; la questione sulla legittimazione passiva di Equitalia era stata esaminata dalla corte di merito, sicché non vi era omessa pronuncia, e la critica di violazione di legge non colpiva la reale motivazione della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e, per effetto del rigetto, è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato se spettante.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione del giudicato formale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale, che la Corte di merito ha escluso potesse espandersi oltre le parti del precedente giudizio.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Evocato in collegamento con l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU sul ne bis in idem.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del divieto di ne bis in idem; la Corte ha ritenuto la censura nuova e non specifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come base dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso la praticabilità nei limiti del caso concreto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per affermare la preclusione al vizio di omesso esame del fatto quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto.

  • art. 59 L. 69/2009

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa disciplina della translatio iudicii.

  • art. 11 preleggi

    Evocato dalla ricorrente in tema di efficacia temporale della legge processuale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della pretesa lesione del diritto di difesa per la mancata riassunzione o per la decadenza applicata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva di Equitalia.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa alla legittimazione passiva e al contraddittorio.

  • art. 86 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al fermo amministrativo e alla legittimazione dell'agente della riscossione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Base per la condanna della ricorrente alle spese di lite nel giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato implicitamente nel passaggio finale sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di violazione del ne bis in idem in cassazione richiede specifica allegazione della sua rituale devoluzione nei precedenti gradi e dei presupposti fattuali che rendono comparabili i procedimenti; in mancanza, la censura è inammissibile per novità e difetto di specificità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dell'interpretazione del giudicato o degli atti di causa; occorre invece individuare un preciso fatto storico discusso e decisivo, non una diversa lettura giuridica della vicenda.
  • Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado per le medesime ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., salvo che siano dimostrate differenti rationes fattuali tra le due decisioni.
  • Il giudicato formatosi tra determinate parti non può essere opposto a soggetti terzi estranei a quel giudizio, soprattutto quando il petitum e il rapporto controverso siano diversi; l'efficacia riflessa del giudicato non equivale a estensione ultra partes.
  • La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata, anche implicitamente ma in modo comprensibile, abbia già affrontato la questione dedotta; la censura deve colpire la reale ratio decidendi e non una motivazione diversa da quella effettiva.
  • La disciplina della translatio iudicii e dei termini per la riassunzione non consente di far retroagire in modo generico un atto introduttivo a funzione di riassunzione di un giudizio diverso, né elide l'onere della parte di riassumere tempestivamente il processo dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

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