Cassazione Civile, Ordinanza n. 24412/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una operazione del 28.10.2004 con cui un ramo d'azienda relativo a servizi di manutenzione/facility management fu trasferito da una società del gruppo telefonico a una società terza, con successivi passaggi societari e, per una delle società coinvolte, fusione per incorporazione nella società ricorrente. Quattro lavoratori chiesero di accertare l'inesistenza dei presupposti dell'art. 2112 c.c. e di dichiarare la prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società originaria; in appello la Corte milanese accolse la domanda di due di essi, ritenendo inefficace la cessione, e respinse quella degli altri due perché, secondo la Corte, costoro non erano mai stati dipendenti della società convenuta e non avevano specificamente censurato la diversa cessione che li riguardava. In cassazione la società principale dedusse, con due motivi, la violazione dell'art. 1406 c.c. per avere la Corte ritenuto insussistente un'accettazione tacita della cessione e la violazione dell'art. 2112 c.c. per erronea applicazione dei presupposti del trasferimento di ramo d'azienda. I due lavoratori vittoriosi in appello resistettero; i lavoratori la cui domanda era stata respinta proposero ricorso incidentale con cinque motivi, lamentando, in sintesi, l'erronea interpretazione delle loro domande, la mancata considerazione della cessione da una diversa società poi incorporata, l'erronea applicazione dell'art. 2112 c.c. e vizi in tema di prova e onere di allegazione.
La decisione
Il ricorso principale della società è stato respinto. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché sostanzialmente mirava a una diversa lettura del materiale probatorio sulla pretesa accettazione tacita della cessione, senza dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza impugnata era conforme al principio secondo cui il ramo ceduto, per integrare un trasferimento ex art. 2112 c.c., deve essere autonomo funzionalmente e già preesistente, requisito che la Corte territoriale aveva escluso con accertamento di merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha accolto: ha censurato la Corte d'appello per non avere correttamente interpretato il contenuto sostanziale delle domande dei due lavoratori, non considerando che la contestazione riguardava anche la cessione intervenuta tra la società incorporata e la cessionaria, e per avere affermato in modo contraddittorio che tale cessione non era stata impugnata, pur dando atto che se ne chiedeva l'accertamento di illegittimità. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame delle domande dei ricorrenti incidentali e regolazione delle spese.
Norme richiamate
il consenso del contraente ceduto nella cessione del contratto può essere anche tacito, ma la censura in cassazione non può risolversi in una mera diversa lettura delle risultanze probatorie; occorre un vero vizio di legittimità o l'omesso esame di fatti decisivi
ai fini del trasferimento d'azienda o di ramo, il ramo ceduto deve essere un'entità economica organizzata e funzionalmente autonoma, già preesistente al trasferimento, capace di operare con propri mezzi senza integrazioni rilevanti del cessionario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la deduzione di violazione di legge non consente di sollecitare una rivalutazione del merito o della prova
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura in cassazione richiede l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mera contestazione della valutazione delle prove
richiamato nel procedimento camerale per il deposito di memoria
la fusione per incorporazione comporta la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporata, rilevante per la legittimazione passiva sulle domande relative a rapporti o vicende di quest'ultima
richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione alla tutela giurisdizionale delle loro domande
richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione all'iniziativa di parte e alla formulazione della domanda
richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di onere della prova e allegazione
richiamati dai ricorrenti incidentali per contestare la valutazione delle prove e l'utilizzo di materiale istruttorio
Massime di principio
- In tema di cessione del contratto, il consenso del contraente ceduto può essere tacito, ma in cassazione non è consentito limitarsi a proporre una diversa valutazione degli indizi e del comportamento complessivo delle parti: occorre dedurre un errore di diritto o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per chiedere una nuova ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle prove, che restano riservate al giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 2112 c.c., il ramo d'azienda trasferito deve costituire una entità economica organizzata e funzionalmente autonoma già prima del trasferimento; l'autonomia del ramo deve preesistere alla cessione e non può essere creata dal cessionario dopo l'operazione.
- L'interpretazione della domanda giudiziale deve privilegiare il contenuto sostanziale della pretesa desumibile dall'insieme degli atti, dalle allegazioni e dal comportamento processuale della parte, non solo dalle formule letterali usate nelle conclusioni.
- Il giudice che interpreta la domanda non può ignorare la corrispondenza tra quanto allegato e quanto richiesto, né può affermare l'assenza di una censura quando dagli atti risulti che si chiede espressamente l'accertamento di illegittimità dell'operazione contestata.
- In caso di fusione per incorporazione sopravvenuta in corso di causa, le domande relative a rapporti giuridici dell'incorporata devono essere rivolte all'incorporante, che ne assume la posizione sostanziale e processuale.
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