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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24258/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a crediti contributivi azionati dall'INPS in forza di due decreti ingiuntivi divenuti definitivi. Il giudice di primo grado aveva ritenuto prescritti i crediti, reputando inefficaci alcuni atti interruttivi per irregolarità della notifica; aveva inoltre compensato le spese. In appello, l'INPS ha contestato la declaratoria di prescrizione, richiamando plurimi atti interruttivi (precetti, pignoramento mobiliare, diffida, avvisi di addebito e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria). La Corte d'appello ha accolto l'appello incidentale dell'INPS e rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 139 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la notifica del precetto del 2007 fosse invalida perché eseguita in luogo diverso dalla residenza/dimora o sede dell'attività, e che mancasse prova della disponibilità dell'immobile da parte sua. Ha inoltre censurato la decisione per avere ritenuto raggiunta la sua sfera di conoscenza senza adeguata prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati e comunque inammissibili i motivi. Ha affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, non è decisiva la sola regolarità formale della notifica, ma la circostanza che l'atto scritto del creditore sia pervenuto nella sfera di conoscenza e controllo del debitore. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che la notifica del precetto era avvenuta in un luogo nella pacifica disponibilità della debitrice e che l'atto era stato ricevuto da un soggetto convivente, circostanze non efficacemente censurate. Ha aggiunto che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non rispettava l'onere di specificazione del fatto storico omesso, del suo dibattito processuale e della decisività. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'INPS e dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La censura sulla notifica è irrilevante se, nonostante eventuali profili formali, l'atto è comunque giunto nella sfera di conoscenza e di controllo del destinatario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la violazione di legge denunciata in relazione alla notifica del precetto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio richiede l'indicazione del fatto storico omesso, del dato che ne dimostri l'esistenza, del momento di discussione processuale e della decisività; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda risarcitoria proposta in appello è stata disattesa e la relativa statuizione non è stata utilmente scalfita in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente che l'atto scritto del creditore manifesti la volontà di far valere il credito e pervenga nella sfera di conoscenza o di controllo del debitore; non è decisiva, da sola, la regolarità formale della notificazione se il destinatario ha comunque potuto conoscere l'atto.
  • La contestazione della notificazione di un atto interruttivo non può essere limitata al richiamo della difformità rispetto alla residenza formale del destinatario, quando il giudice di merito abbia accertato che la consegna è avvenuta in un luogo nella disponibilità del debitore e a soggetto idoneo a riceverla.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico decisivo asseritamente omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività, risultando insufficiente la mera critica alla valutazione del materiale istruttorio.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un complesso di atti interruttivi della prescrizione, il ricorrente deve censurare specificamente ciascun elemento decisivo o almeno quelli idonei a sorreggere autonomamente la decisione, non essendo sufficiente colpire un solo atto se gli altri restano incontrastati.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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