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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24450/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di anzianità di un iscritto alla Cassa, con decorrenza dal maggio 2004. Il pensionato sosteneva che, per la quota di trattamento riferibile all'anzianità contributiva maturata prima del 31 dicembre 2003, il calcolo dovesse avvenire secondo la disciplina anteriore al regolamento approvato con D.I. 14 luglio 2004, applicando la normativa previgente e assumendo come base il reddito medio dei 15 redditi dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto, rivalutati. La Corte d'appello aveva invece ritenuto applicabile il nuovo assetto regolamentare e aveva escluso il criterio invocato dal pensionato, riformando la decisione di primo grado che gli era stata favorevole. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il pensionato denunciava violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, dell'art. 1, comma 763, L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 488, L. 147/2013, deducendo il mancato rispetto del principio del pro rata e contestando la legittimità dell'applicazione peggiorativa del nuovo criterio di calcolo ai diritti già maturati o in via di maturazione nel 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il diritto a pensione era maturato nel maggio 2004 e che, quindi, la quota pensionistica relativa all'anzianità contributiva anteriore al 31 dicembre 2003 doveva essere liquidata secondo la normativa previgente al regolamento del 14 luglio 2004, con applicazione del criterio reddituale fondato sulla media dei 15 redditi dichiarati. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello che non si era conformata a tali principi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché provveda al nuovo esame e alla quantificazione delle differenze pensionistiche dovute, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato quale vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    è richiamato per il principio del pro rata nel regime pensionistico degli enti privatizzati, nella formulazione originaria e poi riformata.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    ha reso più flessibile il principio del pro rata, imponendo di tenerlo presente insieme ai criteri di gradualità ed equità fra generazioni, con efficacia per le modifiche regolamentari successive al 1 gennaio 2007.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    è qualificata come norma che conferma la legittimità delle delibere delle casse privatizzate, nei limiti in cui siano finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, senza operare una sanatoria retroattiva indiscriminata.

  • D.Lgs. n. 509 del 1994

    individua il quadro degli enti previdenziali privatizzati cui si applica la disciplina esaminata.

  • L. n. 21 del 1986, artt. 2 e 15

    costituiscono la disciplina previgente da applicare per il calcolo della quota pensionistica relativa all'anzianità maturata prima del nuovo regolamento.

  • Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, art. 3

    è la disciplina regolamentare previgente richiamata per il calcolo della pensione secondo il vecchio sistema reddituale.

  • Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14 luglio 2004, art. 10, comma 8

    ha introdotto il passaggio graduale dal sistema reddituale al sistema contributivo, con regole diverse per le quote maturate prima e dopo il 1 gennaio 2004.

  • Tabella 8 allegata al regolamento

    individua i diversi periodi di riferimento per il calcolo della quota reddituale in base alla decorrenza della pensione.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    viene richiamato solo per la trattazione camerale e il termine di deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Negli enti previdenziali privatizzati, le modifiche regolamentari peggiorative del criterio di calcolo della pensione non possono essere applicate in modo assoluto alle anzianità già maturate prima dell'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, dovendosi distinguere in base al momento di maturazione del diritto.
  • Il principio del pro rata, nella disciplina successiva alla L. 296/2006, non opera più come vincolo rigido e assoluto, ma come criterio da tenere presente insieme a gradualità ed equità intergenerazionale, con efficacia per le delibere adottate dal 1 gennaio 2007.
  • Le delibere regolamentari delle casse privatizzate vanno valutate secondo la normativa vigente al tempo in cui il diritto pensionistico matura; non è consentito attribuire efficacia retroattiva sanante a norme successive se ciò incide su diritti già sorti o in corso di consolidamento.
  • Ai fini della pensione, il momento di maturazione del diritto coincide con il verificarsi dei presupposti normativi e contributivi e con la presentazione della domanda di pensionamento, che completa la fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione.
  • Quando il giudice di legittimità accerta il criterio giuridico corretto di calcolo della prestazione ma resti necessario un accertamento in fatto sull'ammontare delle differenze dovute, la causa deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per la quantificazione.

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