Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24230/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione di cartelle esattoriali e di un preavviso di fermo amministrativo relativi a contributi IVS. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato prescritti i contributi contenuti in 11 cartelle emesse prima del 25.11.2010 e, per conseguenza, inefficace il preavviso di fermo; aveva invece ritenuto dovuti i crediti relativi ad altri 3 avvisi di addebito, reputando interrotto il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica del preavviso di fermo del 25.11.2015. Quanto alle spese, aveva disposto la compensazione per metà, ponendo l'altra metà a carico degli enti intimati. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la quota di spese non compensata fosse inferiore ai minimi tariffari applicabili. In sostanza contestava la corretta individuazione del valore della causa e la conseguente liquidazione del compenso professionale, ritenendo che, anche dopo la compensazione parziale, l'importo posto a carico delle controparti non rispettasse i parametri minimi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha ribadito che, nelle controversie assistenziali, per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si applica il criterio dell'art. 13, comma 1, c.p.c., con riferimento alle somme dovute per due annualità quando il titolo è controverso. Ha dato continuità all'orientamento già espresso da Cass. n. 4747/2018, individuando il valore della causa nello scaglione tra euro 5.200 e euro 26.000 e ricostruendo i compensi minimi applicabili alle fasi di istruzione preventiva e di merito secondo il D.M. n. 55/2014. Ha inoltre interpretato l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 nel senso che, per la fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio, poiché la norma consente una riduzione "fino al 70 per cento". Alla luce di tale calcolo, l'importo liquidabile risultava pari a euro 3.162,00, sicché la liquidazione della metà delle spese operata dalla sentenza impugnata non era inferiore ai minimi. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese nei confronti delle parti rimaste intimate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1 n. 3 cod. proc. civ.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso è stato il veicolo del motivo sulle spese di lite.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    riduzione «fino al 70 per cento»

    la riduzione per la fase istruttoria e/o di trattazione va calcolata sottraendo il 70% dall'importo del parametro medio, in coerenza con il testo della disposizione.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di rispetto dei minimi del compenso professionale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità della liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1, c.p.c.

    nelle controversie assistenziali, quando il titolo è controverso, il valore della causa si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nelle controversie assistenziali, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa va determinato secondo il criterio delle due annualità della prestazione quando il titolo è controverso.
  • La liquidazione del compenso professionale deve essere verificata alla luce dello scaglione di valore correttamente individuato e dei parametri applicabili alle singole fasi del giudizio, secondo il D.M. n. 55/2014.
  • La previsione di riduzione "fino al 70 per cento" per la fase istruttoria e/o di trattazione va intesa come riduzione massima da applicare sull'importo medio di riferimento, mediante sottrazione della percentuale prevista.
  • Quando la somma posta a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione parziale, non scende sotto i minimi risultanti dai parametri correttamente calcolati, non sussiste violazione delle norme sulla liquidazione delle spese.
  • Il rigetto del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.