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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24245/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione della pensione "quota B" di un lavoratore dello spettacolo già iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo prima del 31 dicembre 1995. La Corte d'appello aveva confermato il diritto del pensionato alla riliquidazione senza applicare il massimale retributivo previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, ritenendo che tale limite valesse solo per la "quota A" e fosse stato superato per la "quota B" dalla disciplina successiva. L'INPS ha proposto ricorso principale deducendo violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e del D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che il massimale pensionabile fosse ancora vigente anche per la quota B e non abrogato tacitamente. Il pensionato ha proposto ricorso incidentale censurando l'applicazione della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011, e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., nella parte in cui la domanda di ricalcolo era stata dichiarata inammissibile per i ratei anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale e poi il principale, affrontando anche l'interpretazione della disciplina di riliquidazione delle prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute e la perdurante operatività del tetto retributivo per il calcolo della quota B.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del pensionato, affermando che la decadenza colpisce, nelle domande di riliquidazione di prestazioni previdenziali già riconosciute in parte, solo le differenze sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale. Ha quindi accolto il ricorso principale dell'INPS, ritenendo errata la sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso l'applicazione del massimale retributivo alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, continua ad applicarsi anche alla quota B e non è stato abrogato per incompatibilità dal D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    costituisce il vizio dedotto nel ricorso principale per violazione di legge.

  • D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7

    stabilisce il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile; la Corte ne afferma la perdurante applicazione anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.

  • D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4

    non abroga tacitamente il massimale retributivo del previgente art. 12, comma 7, e va interpretato in continuità con esso.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    in tema di riliquidazione della pensione, la decadenza si applica solo alle differenze sui ratei maturati oltre il triennio precedente la domanda giudiziale.

  • art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98 del 2011

    ha esteso la decadenza alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte e accessori del credito.

  • art. 252 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale insieme alla disciplina della decadenza.

  • art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970

    estende le regole della decadenza anche alle azioni di riliquidazione.

  • D.L. n. 103 del 1991, art. 6

    chiarisce che il decorso dei termini determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della domanda giudiziale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    prevede la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

  • D.lgs. n. 503 del 1992, art. 13, lett. a)

    definisce la quota A come anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° gennaio 1993, con disciplina previgente confermata in via transitoria.

  • D.lgs. n. 503 del 1992, art. 13, lett. b)

    definisce la quota B come importo del trattamento relativo alle anzianità contributive dal 1° gennaio 1993.

  • D.lgs. n. 503 del 1992, art. 12

    richiamato per le aliquote di rendimento applicabili al calcolo della quota B.

  • L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 22

    ha delegato l'armonizzazione dei regimi pensionistici, nel rispetto delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali e delle peculiarità dei settori speciali.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 18

    richiamato per il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 o optanti per il contributivo.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22

    non impone l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo; serve a ridefinire aliquote e armonizzare i regimi salvaguardando le specialità.

  • Costituzione, art. 38

    il diritto a pensione è qualificato come fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile; l'interpretazione che limita la decadenza ai soli ratei è ritenuta costituzionalmente coerente.

  • Costituzione, art. 76

    l'interpretazione del decreto delegato deve essere coerente con i principi e criteri direttivi della legge delega.

  • art. 385 c.p.c., comma 3

    consente la rimessione al giudice di rinvio della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute in parte, la decadenza colpisce soltanto i ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale e non travolge l'intera pretesa di adeguamento o ricalcolo.
  • Il termine decadenziale in materia pensionistica va letto in modo compatibile con la natura costituzionalmente protetta del diritto a pensione, evitando effetti ablativi che ne svuotino il nucleo essenziale.
  • Quando una disciplina speciale pensionistica prevede un massimale retributivo e la normativa successiva non lo abroga espressamente né introduce una incompatibilità insanabile, il limite originario permane applicabile.
  • L'interpretazione della normativa delegata deve privilegiare la soluzione conforme alla legge di delegazione e ai criteri di equilibrio finanziario del sistema previdenziale, soprattutto nei regimi speciali.
  • La mera diversità tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile non è di per sé illegittima, se inserita in un assetto complessivo ragionevole e coerente con le finalità previdenziali.
  • rami [

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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