Cassazione Civile, Ordinanza n. 24447/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti ispettivi che avevano rilevato, per alcuni lavoratori di un call center, il carattere subordinato di rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative e rapporti a progetto. Da tali accertamenti erano seguiti una cartella di pagamento per contributi previdenziali e un'ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative. Il tribunale aveva annullato gli atti ritenendo non provata la subordinazione; la sentenza era divenuta definitiva solo quanto alle sanzioni amministrative. In appello, l'INPS aveva ottenuto la conferma della cartella limitatamente a una parte dell'importo, perché la Corte territoriale aveva ritenuto: 1) non opponibile all'INPS il giudicato formatosi nel diverso giudizio contro la Direzione Regionale del Lavoro; 2) per i contratti stipulati dopo il 24 ottobre 2003, la mancanza di uno specifico progetto comportava la conversione ope legis dei rapporti in lavoro subordinato, senza necessità di indagare le concrete modalità di svolgimento; 3) per i rapporti anteriori, invece, non risultava provata la subordinazione. La società ricorrente ha censurato la sentenza d'appello deducendo: violazione del giudicato esterno, perché l'accertamento irrevocabile dell'insussistenza della subordinazione avrebbe dovuto vincolare anche il giudizio promosso dall'INPS; errata applicazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, sostenendo che fosse necessaria una verifica in concreto delle modalità del rapporto e che la previsione non introducesse una conversione automatica; errata lettura del rapporto tra art. 69 d.lgs. 276/2003 e art. 1, commi 24 e 25, l. 92/2012, che a suo dire avrebbe limitato la conversione automatica ai contratti successivi alla riforma del 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non sussiste un rapporto di pregiudizialità idoneo a estendere automaticamente all'INPS il giudicato formatosi nel diverso giudizio relativo all'ordinanza-ingiunzione, trattandosi di rapporti e poteri accertativi autonomi; ha inoltre escluso un contrasto di giudicati, poiché la decisione d'appello non aveva accertato in positivo la subordinazione, ma aveva applicato la conversione legale prevista dall'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 per la mancanza di un progetto specifico. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, affermando che, nel testo originario dell'art. 69, comma 1, la mancanza di uno specifico progetto determina una conversione ope legis del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza che sia necessario verificare in concreto la subordinazione; la norma ha natura sanzionatoria e antielusiva e non configura una presunzione relativa. Ha inoltre precisato che la disciplina introdotta dalla l. 92/2012 non esclude l'applicazione di tale conversione ai rapporti anteriori, e che il principio di indisponibilità del tipo negoziale non impedisce al legislatore di ricondurre certe collaborazioni nell'alveo della subordinazione per finalità protettive. Conseguentemente, ha confermato la condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato; la Corte esclude che il giudicato formatosi nel diverso giudizio si estenda automaticamente al rapporto previdenziale.
richiamato dalla ricorrente sul giudicato interno/esterno; la Corte nega la violazione perché il giudicato non vincola l'INPS nel diverso rapporto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003
la mancanza di uno specifico progetto o programma di lavoro comporta la conversione ope legis del rapporto di collaborazione in rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza necessità di accertare in concreto la subordinazione.
art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
disciplina l'ipotesi diversa in cui, pur in presenza di un progetto, il rapporto venga accertato come subordinato in concreto.
art. 1, commi 24 e 25, l. n. 92 del 2012
la Corte ritiene che la disciplina introdotta non escluda l'applicazione della conversione ope legis ai rapporti anteriori, perché la norma di interpretazione autentica riguarda il nuovo assetto delle collaborazioni.
art. 86, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato come conferma della disciplina transitoria e della logica della conversione legale delle collaborazioni non riconducibili a un progetto.
art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388 del 2000
richiamato dalla Corte d'appello per qualificare la fattispecie come evasione contributiva, con riferimento alle somme già versate.
base per la condanna alle spese del giudizio di cassazione.
norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio previdenziale relativo a contributi e nel giudizio sanzionatorio amministrativo per violazioni in materia di collocamento, il giudicato formatosi in uno dei due processi non si estende automaticamente all'altro, quando i rapporti giuridici dedotti sono autonomi e non vi è una disciplina espressa che imponga l'efficacia riflessa nei confronti del terzo.
- Ai fini dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, la mancanza di uno specifico progetto, programma o fase di lavoro determina una conversione legale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione; il giudice non deve verificare in concreto le modalità di svolgimento del rapporto.
- La conversione prevista dall'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 ha natura sanzionatoria e antielusiva e non configura una mera presunzione relativa superabile con prova contraria sulla reale autonomia del rapporto.
- La disciplina introdotta dalla l. n. 92 del 2012 non esclude l'applicazione della conversione ope legis ai rapporti anteriori, quando il testo ratione temporis applicabile già prevedeva in modo inequivoco la subordinazione legale in caso di assenza del progetto specifico.
- Il principio di indisponibilità del tipo negoziale non impedisce al legislatore di ricondurre al regime della subordinazione rapporti formalmente autonomi, quando ciò risponda a finalità protettive del lavoratore e di contrasto all'elusione della disciplina inderogabile.
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