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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14294/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento/assegnazione di un assistente amministrativo dipendente di un azienda USL dalla Segreteria del Distretto 2 di Aosta all'ufficio CUP del consultorio di Saint Pierre. La lavoratrice ha ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento dell'illegittimite0 del provvedimento, perche9 la corte territoriale ha ritenuto applicabile un accordo aziendale dell'8 febbraio 2010 sulla mobilite0 e sui trasferimenti e ha rilevato che l'azienda non aveva rispettato l'ordine di priorite0 previsto per la copertura del posto. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullite0 della sentenza per motivazione apparente o mancante, per non avere spiegato se lo spostamento fosse un trasferimento tecnico oppure una mera assegnazione interna necessaria a garantire la continuite0 del servizio, deducendo anche violazione del diritto di difesa e del principio dispositivo; (2) violazione o falsa applicazione dell'accordo aziendale dell'8 febbraio 2010 e del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che lo spostamento, essendo interno alla stessa struttura e a distanza inferiore a 50 km, non integrasse un trasferimento e rientrasse nei poteri organizzativi della p.a., sicche9 l'accordo non sarebbe stato correttamente applicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello non fosse ne9 omessa ne9 apparente, poiche9 il giudice di merito aveva spiegato perche9 lo spostamento dovesse qualificarsi come trasferimento ai fini dell'accordo aziendale e aveva indicato la violazione dell'ordine di priorite0 in esso previsto. Ha inoltre affermato che l'interpretazione dell'accordo aziendale e8 accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che la ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, proponeva in realte0 una diversa lettura dell'accordo, richiesta non consentita in sede di legittimite0. Ne sono seguite la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude che la decisione impugnata fosse affetta da motivazione mancante o solo apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato dalla ricorrente come parametro costituzionale della motivazione; la Corte ne esclude la violazione perche9 la sentenza di merito contiene una motivazione sufficiente e comprensibile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte non ravvisa alcuna lesione, poiche9 la motivazione della sentenza impugnata consente il controllo delle ragioni decisorie.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Usato come vizio dedotto per nullite0 della sentenza; la Corte osserva che il motivo non coglie un vizio di motivazione radicale ma sollecita una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione o falsa applicazione dell'accordo aziendale e del d.lgs. n. 165/2001; la Corte rileva che in concreto la censura mira a ottenere una diversa interpretazione dell'accordo.

  • d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina del trasferimento del dipendente pubblico; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la doglianza sollecita una diversa lettura dell'accordo aziendale.

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    Citato dalla ricorrente a sostegno della possibilite0 di trasferimenti nell'ambito della stessa amministrazione.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in difetto di apprezzabile spostamento topografico, non vi fosse trasferimento in senso tecnico.

  • art. 7, comma 8, accordo aziendale 8 febbraio 2010

    La Corte territoriale lo ha applicato quale regola di priorite0 per la copertura del posto vacante in caso di trasferimento d'ufficio; la Cassazione prende atto che la violazione di tale regola era stata accertata dal giudice di merito.

  • art. 1, punto 3, accordo aziendale 8 febbraio 2010

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'impiego all'interno del distretto socio-sanitario di appartenenza non rientrasse nella mobilite0 o nel trasferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione di atti di autonomia negoziale, compresi gli accordi aziendali applicabili al rapporto di lavoro pubblico, e8 riservata al giudice di merito e costituisce accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto dei canoni ermeneutici e della presenza di una motivazione non radicalmente viziata.
  • Non e8 deducibile in cassazione, sotto forma di violazione di legge, una censura che si risolva nella richiesta di una diversa lettura dell'accordo o della disciplina applicata dal giudice di merito.
  • La motivazione e8 apparente solo quando non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo e8 quando il giudice espliciti le ragioni della qualificazione del fatto e della regola applicata, anche se la parte le contesti nel merito.
  • Quando il giudice di merito individua una regola contrattuale di priorite0 per la copertura di posti in caso di trasferimento d'ufficio e accerta la sua violazione, tale accertamento non puf2 essere sovvertito in cassazione se la censura mira solo a una diversa qualificazione dello spostamento o a una diversa interpretazione dell'accordo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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