Cassazione Civile, Ordinanza n. 23189/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di IRPEF per euro 316.091,52 presentata da un ex aderente a un fondo di previdenza integrativa aziendale, sostenendo che l'ente erogatore, quale sostituto d'imposta, avesse applicato in modo indebito la ritenuta del 30,63% prevista per il TFR su somme corrisposte nel 2000 a titolo di anticipata liquidazione della posizione previdenziale. In via subordinata il contribuente chiedeva comunque l'applicazione dell'aliquota del 12,50% sulla sola quota qualificabile come rendimento. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la CTP accoglieva la domanda subordinata; la CTR, in sede di rinvio a seguito di una precedente cassazione, riconosceva il diritto al rimborso in misura ridotta (euro 163.104,62), ritenendo sufficiente la certificazione dell'ente e una perizia di parte per provare il rendimento tassabile al 12,50%. L'Agenzia proponeva nuovo ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente; (2) violazione del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c., oltre che dell'art. 384 c.p.c., per avere la CTR valorizzato documenti ritenuti inidonei e in contrasto con le allegazioni dell'Ufficio; (3) violazione degli artt. 115, 384, 392 e 394 c.p.c. per mancata verifica dell'effettivo impiego sul mercato dei capitali accantonati e mancata coerenza con il dictum di rinvio; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata allocazione dell'onere della prova e valorizzazione di atti privi di efficacia probatoria; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sussistenza e la misura del rendimento da investimento finanziario. Il contribuente resisteva con controricorso, sostenendo la correttezza della prova documentale e l'infondatezza dei motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva comunque motivato, sia pure sinteticamente. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, escludendone l'inammissibilità e affermandone la fondatezza nel merito: la CTR si era discostata dal perimetro del giudizio di rinvio e aveva erroneamente considerato sufficiente, ai fini della prova del rendimento finanziario tassabile al 12,50%, la certificazione Enel e la perizia di parte, senza verificare se vi fosse stato un effettivo investimento sul mercato dei capitali accantonati e come le plusvalenze fossero state imputate alle singole posizioni. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per le prestazioni in capitale di fondi previdenziali aziendali iscritti prima del d.lgs. n. 124/1993, la tassazione separata riguarda la sorte capitale, mentre il rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato è soggetto alla ritenuta del 12,50%; tale rendimento deve però essere effettivo e provato dal contribuente. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente per rimborso. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione è apparente solo se la sentenza non consente di ricostruire il percorso decisorio; nel caso concreto la CTR aveva comunque espresso la ratio decidendi.
La decisione non può prescindere dalle allegazioni e dalle prove ritualmente introdotte; tuttavia, nel caso concreto, la censura è stata accolta non tanto per non contestazione in sé, quanto per l'erronea valorizzazione di documenti inidonei a provare il rendimento finanziario effettivo.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito.
Rileva nel giudizio di rinvio, che deve svolgersi entro i limiti tracciati dalla cassazione precedente.
Il giudizio di rinvio non consente di riesaminare liberamente questioni già definite dal dictum rescindente.
L'onere di provare l'effettivo rendimento finanziario tassabile al 12,50% grava sul contribuente che chiede il rimborso.
art. 61, l. 26 settembre 1985, n. 482
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 il rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato è soggetto alla ritenuta del 12,50%.
art. 6, l. 26 settembre 1985, n. 482
È la base normativa della ritenuta del 12,50% applicabile al rendimento delle prestazioni previdenziali in capitale, nei limiti precisati dalla giurisprudenza.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16
La tassazione separata si applica alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali integrative maturate nei periodi indicati.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17
Concorre a disciplinare il regime di tassazione separata delle somme diverse dal rendimento finanziario.
d.lgs. n. 124 del 1993
La distinzione di regime fiscale dipende dal fatto che l'iscrizione al fondo sia anteriore all'entrata in vigore del decreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il veicolo della censura di violazione di legge prospettata dall'Agenzia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il veicolo della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o vizi processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il veicolo della censura per omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e deve verificare in concreto i presupposti fattuali richiesti da quel principio; il riesame non può risolversi in un recepimento acritico di documenti di parte.
- Per le prestazioni in capitale erogate da fondi previdenziali integrativi aziendali iscritti prima del d.lgs. n. 124/1993, la tassazione separata riguarda la sorte capitale, mentre il rendimento netto effettivamente maturato tramite gestione sul mercato del capitale accantonato è soggetto alla ritenuta del 12,50%.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell'imposta applicata sulla prestazione previdenziale deve provare non solo l'esistenza di una differenza tra quanto versato e quanto erogato, ma anche che tale differenza corrisponda a un reale rendimento finanziario derivante da investimenti sul mercato.
- Non è sufficiente, ai fini della tassazione agevolata del rendimento, una certificazione dell'ente erogatore o una perizia di parte che quantifichino una redditività meramente teorica o basata su calcoli attuariali: occorre la dimostrazione dell'effettivo impiego dei capitali nel mercato finanziario e della loro concreta redditività.
- La prova del rendimento tassabile al 12,50% deve riguardare il nesso tra gli accantonamenti e la gestione finanziaria del fondo; non è sufficiente riferirsi alla redditività complessiva del patrimonio del datore di lavoro o a risultati estrinseci non imputabili agli accantonamenti del fondo.
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