Cassazione Civile, Ordinanza n. 30078/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La controversia nasce da una procedura catastale Docfa avviata dalla società agricola per un fabbricato sito in Comune di Mogliano Veneto, per il quale veniva proposta la categoria A/6 (abitazione rurale). L'Amministrazione finanziaria notificava due avvisi distinti: con il primo attribuiva la categoria A/7 (villino); con il secondo disconosceva la ruralità dell'immobile, ritenendolo dotato di caratteristiche di lusso ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. e), del d.l. 557/1993 e degli artt. 5 e 6 del D.M. 2 agosto 1969. In primo grado la CTP respingeva le censure formali ma riconosceva la ruralità del fabbricato, pur confermando la categoria A/7. In appello l'Ufficio otteneva il ribaltamento: la CTR riteneva l'immobile di lusso e quindi non rurale. In Cassazione la contribuente proponeva due motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo a carenza di motivazione degli avvisi e mancato contraddittorio endoprocedimentale; (2) violazione dell'art. 9 d.l. 557/1993 per avere la CTR escluso la ruralità nonostante la destinazione strumentale all'attività agricola.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la decisione nel merito da parte della CTR implicava il rigetto delle eccezioni preliminari incompatibili con l'accoglimento della domanda. Sul secondo ha affermato che, in base al combinato disposto dell'art. 9, commi 3 e 3-bis, del d.l. 557/1993, un immobile abitativo che presenti caratteristiche di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 non può essere riconosciuto rurale; inoltre la contribuente non aveva dedotto che l'immobile fosse destinato alle specifiche esigenze abitative previste dalla lett. f) del comma 3-bis. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle altre norme processuali a sostegno della censura di nullità per omessa pronuncia; la Corte non ne accoglie la portata invalidante nel caso concreto.
Richiamato nella doglianza processuale sulla struttura dell'appello; la Corte ritiene comunque insussistente l'omissione denunciata.
Richiamato per contestare l'adeguatezza del devolutum in appello; la Corte reputa la questione assorbita dalla statuizione implicita di rigetto.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto il provvedimento indispensabile, non quando la decisione di merito comporti rigetto implicito della questione non espressamente esaminata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 9, comma 3, d.l. 557/1993
Norma centrale: per il riconoscimento della ruralità degli immobili abitativi devono concorrere specifiche condizioni; gli immobili abitativi con caratteristiche di lusso non possono comunque essere riconosciuti rurali.
art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993
Richiamato dalla ricorrente per invocare la disciplina delle costruzioni strumentali; la Corte precisa che essa non consente di considerare rurale un immobile abitativo di lusso non destinato alle particolari esigenze previste dalla norma.
Richiamato per delimitare le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola; la Corte ne ricava che la sola asserita strumentalità non basta se l'immobile è abitativo e di lusso.
D.M. 2 agosto 1969
Usato come parametro per individuare le caratteristiche di lusso dell'abitazione; il superamento della soglia di superficie rilevante porta all'esclusione della ruralità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito definisce la controversia con una statuizione incompatibile con l'accoglimento della questione non espressamente esaminata, poiché in tal caso è configurabile un rigetto implicito.
- Ai fini del riconoscimento della ruralità di un fabbricato abitativo occorre il rigoroso rispetto delle condizioni previste dall'art. 9 del d.l. 557/1993; la ruralità è esclusa quando l'immobile presenti caratteristiche di lusso secondo il D.M. 2 agosto 1969.
- La disciplina delle costruzioni strumentali all'attività agricola non consente di superare il divieto di ruralità per gli immobili abitativi di lusso, salvo che sia specificamente allegata e provata la destinazione alle particolari esigenze abitative tipizzate dalla norma.
- La qualificazione catastale e fiscale dell'immobile va effettuata sulla base della destinazione concreta e dei requisiti legali previsti, non essendo sufficiente la mera allegazione della funzione agricola o della strumentalità in astratto.
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