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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8088/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'illegittimità di un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione a fronte di cartelle relative a carichi per i quali il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata (condono) ex art. 12 L. 27/12/2002 n. 289. Questioni principali: (i) se il ritardato pagamento della seconda rata (versata il 16/10/2007 oltre il termine prorogato) avesse determinato l'inefficacia del condono; (ii) se l'iscrizione ipotecaria del 17/6/2009 fosse viziata per mancata preventiva comunicazione/avviso al contribuente ai sensi dell'art. 50, co. 2 DPR 29/9/1973 n. 602 e dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale sul piano sostanziale insofar as l'art. 12 L. n. 289/2002 configura un condono clemenziale la cui efficacia è condizionata al pagamento integrale e tempestivo delle rate: il ritardo nel versamento della seconda rata (16/10/2007) impedisce il perfezionamento della definizione agevolata. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo incidentale del contribuente relativo alla mancata comunicazione preventiva (art. 50 DPR 602/1973 e art. 77 DPR 602/1973 interpretati alla luce dell'art. 7, comma 2 lett. u-bis del D.L. 13/5/2011 n. 70 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite), rilevando che l'iscrizione ipotecaria doveva essere preceduta da un provvedimento motivato e dalla possibilità di instaurare il contraddittorio; per tale motivo la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata e ha cassato la decisione impugnata nella parte necessaria, decidendo la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2 c.p.c. Le spese sono integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Il condono previsto è di natura clemenziale; la sua efficacia è condizionata all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute; il pagamento tardivo della seconda rata determina l'inefficacia della sanatoria.

  • art. 50, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 602

    La disposizione è richiamata in tema di avviso/preavviso: la Corte interpreta la normativa (in raccordo con art. 77) nel senso che la pratica dell'iscrizione ipotecaria richiede la preventiva comunicazione al contribuente per consentire il contraddittorio, pertanto l'omissione rende l'iscrizione viziata.

  • art. 77 DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Insieme all'art. 50, è stato interpretato alla luce del principio del contraddittorio endoprocedimentale; l'iscrizione ipotecaria non può prescindere dalla preventiva comunicazione motivata al contribuente.

  • art. 7, comma 2, lett. u-bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, conv. L. 12 luglio 2011 n. 106

    Ha valore interpretativo/formalizzante: impone (o esplicita) l'obbligo di attivare il contraddittorio interno prima dell'adozione di atti che incidono negativamente sui diritti del contribuente (es. iscrizione ipotecaria), concedendo un termine per osservazioni (coerentemente fissabile in 30 giorni).

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinviare gli accertamenti di fatto superflui, ai sensi della disciplina che consente la decisione di merito se non occorrono ulteriori indagini.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis: SS.UU. 18/09/2014 n. 19667; Cass. 24/08/2022 n. 25227; Cass. 10/11/2014 n. 23972)

    Le Sezioni Unite hanno affermato il principio del necessario contraddittorio prima dell'iscrizione ipotecaria; la giurisprudenza consolidata ha altresì chiarito che il condono ex art.12 è efficiente solo con pagamento integrale e tempestivo.

Massime di principio

  • Il condono ex art. 12 L. 289/2002 (condono clemenziale) richiede il pagamento integrale entro i termini previsti: il pagamento tardivo delle rate successive alla prima comporta l'inefficacia della definizione agevolata.
  • La buona fede del contribuente o le proroghe non sono di per sé idonee a evitare la perdita del beneficio della definizione se il pagamento non è stato effettuato nei termini e nei modi stabiliti; l'eventuale errore scusabile può incidere solo sulle sanzioni e interessi, non sul perfezionamento del condono.
  • Prima di iscrivere ipoteca (anche in epoca antecedente alle modifiche formali introdotte dal 2011), l'amministrazione è tenuta ad avviare il contraddittorio endoprocedimentale mediante preventiva comunicazione motivata al contribuente; l'omissione può rendere l'iscrizione ipotecaria annullabile/nulla.
  • Anche quando il diritto sostanziale dell'Amministrazione (es. inefficacia del condono) sussiste, l'iscrizione ipotecaria può risultare illegittima per vizi procedurali (mancato avviso/contraddittorio); quindi nella pratica difensiva è cruciale contestare sia il merito della pretesa sia la regolarità procedurale dell'atto di iscrizione.
  • Se l'agente della riscossione ha cessato l'attività o i ruoli sono stati formalmente discaricati successivamente, l'interesse ad agire dell'Amministrazione o dell'ente subentrante va verificato con documentazione certa: la mera allegazione del discarico non basta se non emergono chiaramente i riferimenti ai ruoli oggetto del contenzioso.
  • In caso di omessa preventiva comunicazione, l'iscrizione ipotecaria conserva effetti di fatto fino a che un giudice non ne ordini la cancellazione, ma è possibile ottenerne la declaratoria di illegittimità con conseguente pronuncia di cancellazione.

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