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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02093/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un’azienda sanitaria, che svolgeva funzioni di aiuto corresponsabile presso un dispensario antitubercolare, impugnava una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi. Gli venivano contestati due addebiti: la mancata segnalazione di un caso di positività al test Mantoux, rilevante per lo screening antitubercolare, e il rifiuto di aderire a un gruppo di lavoro costituito per fronteggiare un’emergenza sanitaria. Il tribunale rigettava la domanda del lavoratore, pur escludendo la fondatezza del secondo addebito; la corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: 1) violazione delle norme sulla pubblicità del codice disciplinare, sostenendo che la pubblicazione sul sito istituzionale non equivalga all’affissione in luogo accessibile a tutti; 2) violazione della disciplina sulla tempestività della contestazione, deducendo che il dies a quo fosse stato individuato erroneamente e che esistesse una nota precedente non prodotta; 3) genericità della contestazione disciplinare; 4) violazione del principio di immediatezza della contestazione e dei principi di correttezza e buona fede, per il ritardo con cui era stata contestata la condotta; 5) errata applicazione di decreti ministeriali ritenuti riferiti ai soli casi di tubercolosi conclamata e non alla mera positività al test; 6) violazione del principio di proporzionalità della sanzione, che sarebbe stata eccessiva in assenza di recidiva; 7) omesso esame del fatto decisivo relativo all’effettiva esecuzione del test Mantoux da parte di un soggetto indicato. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibili gli altri per criticità attinenti all’accertamento di fatto o per difetto di pertinenza giuridica delle censure.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso del lavoratore e ha confermato la decisione della corte d’appello che aveva mantenuto ferma la sanzione disciplinare. Ha ritenuto legittima l’equivalenza tra pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale e affissione, prevista dalla disciplina del pubblico impiego; ha considerato inammissibili le censure che miravano, in realtà, a contestare valutazioni di fatto del giudice di merito circa il momento di scoperta dell’illecito, la sufficiente specificità della contestazione, la sussistenza dell’obbligo di comunicazione della positività del test e la proporzionalità della sanzione. Ha altresì richiamato i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, anche in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e statuizione sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. n. 300/1970

    La Corte ne ha letto la portata alla luce dell’art. 55, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, ritenendo che la pubblicazione delle norme disciplinari sul sito istituzionale dell’amministrazione equivalga all’affissione in luogo accessibile a tutti.

  • art. 55, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    È stata considerata norma che espressamente equipara la pubblicazione sul sito istituzionale all’affissione sul luogo di lavoro nel pubblico impiego.

  • art. 55-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ha ribadito che il termine per la contestazione disciplinare decorre dalla trasmissione degli atti all’ufficio procedimenti disciplinari e che, in concreto, l’individuazione del dies a quo dipende dall’accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato richiamato per affermare che la valutazione del materiale istruttorio e la scelta di ritenere irrilevata la mancata produzione di una nota rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    È stato evocato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato violazione del diritto di difesa, ritenendo inammissibile la censura per la sua sostanza fattuale.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendola veicolata come contestazione di fatto.

  • art. 2106 c.c.

    È stato richiamato in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare; la Corte ha ribadito che la valutazione della congruità della sanzione spetta al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo per specifici vizi giuridici o motivazionali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha affermato che il motivo sul preteso omesso esame di un fatto decisivo era in realtà una critica all’accertamento di fatto e non integrava il vizio denunciato nei limiti oggi consentiti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stato richiamato per affermare che, in caso di doppia conforme sul fatto, il ricorso per cassazione è proponibile solo nei limiti dei motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • D.M. 15 dicembre 1990, Allegato 2

    La Corte ha ritenuto che la disciplina invocata non fosse pertinente, perché riferita ai medici curanti che accertino la malattia, mentre nel caso concreto si trattava di test di laboratorio richiesti per lo screening epidemiologico.

  • D.M. 29 luglio 1998, Allegato 2

    Come per il D.M. del 1990, è stato ritenuto non pertinente rispetto all’obbligo di comunicare l’esito positivo di test eseguiti nell’ambito di uno screening sanitario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato nel contesto processuale della trattazione in camera di consiglio, senza rilievo decisorio autonomo.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la pubblicazione del codice disciplinare e delle sanzioni sul sito istituzionale dell’amministrazione può equivalere, per espressa previsione normativa, all’affissione in luogo accessibile a tutti.
  • Le censure di cassazione che, sotto l’apparente veste di violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dell’accertamento storico sono inammissibili.
  • La tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riferimento al momento in cui il fatto illecito è conosciuto o conoscibile in modo apprezzabile dall’ufficio competente, non necessariamente alla sola data materiale dell’evento originario.
  • La genericità della contestazione disciplinare non sussiste quando l’atto, letto nel contesto degli atti richiamati e conosciuti dal dipendente, consenta al lavoratore di comprendere chiaramente l’addebito e di articolare una difesa piena.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare è un apprezzamento riservato al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, illogica, incomprensibile o di omesso esame di un fatto decisivo.
  • In presenza di ‘doppia conforme’ sul fatto, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto e non consente di rimettere in discussione l’accertamento storico compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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