Cassazione Civile, Ordinanza n. 02081/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di somme retributive inizialmente corrisposte dall'amministrazione scolastica e poi recuperate sul presupposto, ritenuto errato dal ricorrente, che non fossero dovute. L'amministrazione propose opposizione monitoria, respinta in primo grado; tuttavia il Tribunale condannò l'opponente alle spese. In appello la Corte territoriale confermò il rigetto dell'opposizione nel merito, ma riformò la liquidazione delle spese del primo grado riducendole, ritenendo che la causa fosse sin dall'origine una questione di diritto senza necessità di istruttoria e quindi applicando i minimi tariffari, con esclusione della fase istruttoria. Il lavoratore ricorse per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione o falsa applicazione del D.M. 55/2014: sosteneva che la fase istruttoria/trattazione dovesse essere compensata anche in assenza di prove costituende, che il giudice non potesse discostarsi sensibilmente dai parametri medi senza adeguata motivazione, e censurava inoltre la liquidazione delle spese del grado di appello, liquidate ai minimi e con compensazione parziale, senza compenso per la fase istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in astratto, la fase istruttoria e/o di trattazione può anche consistere nel mero scambio di memorie e non richiede necessariamente l'assunzione di prove costituende; tuttavia il ricorso era carente dell'allegazione della concreta effettiva svolta di tale attività, circostanza non emergente dalla sentenza impugnata. Inoltre ha ribadito che, per le liquidazioni ai sensi del D.M. 140/2012 e del D.M. 55/2014, non esiste un vincolo ai valori medi, essendo rimesso al giudice un potere discrezionale di liquidazione tra minimo e massimo senza necessità di specifica motivazione, salvo il caso di liquidazione sotto i minimi. Quanto alle spese d'appello, la censura è stata ritenuta sostanzialmente priva di specificità e, comunque, non poteva investire il merito della valutazione discrezionale sulla compensazione parziale, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
il sindacato di legittimità consente di censurare la violazione di legge, ma non di rimettere in discussione la discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese se esercitata entro i limiti normativi
D.M. 55/2014
non impone un vincolo alla liquidazione secondo i valori medi; il giudice può determinare il compenso tra minimo e massimo delle tabelle, con motivazione solo se deroga in senso rilevante ai parametri applicabili
D.M. 140/2012
richiamato come precedente assetto tariffario rispetto al quale la giurisprudenza aveva già escluso il vincolo dei valori medi
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La fase istruttoria e/o di trattazione può sussistere anche quando non vengano assunte prove costituende, potendo consistere nel mero scambio di memorie o attività difensive tipiche del segmento istruttorio; tuttavia chi impugna la liquidazione delle spese deve allegare in modo specifico che tale fase sia stata effettivamente svolta nel caso concreto.
- Nella liquidazione dei compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 non esiste un vincolo legale ai valori medi: il giudice di merito esercita un potere discrezionale nel collocarsi tra minimo e massimo della tariffa, e tale scelta non richiede una motivazione specifica se resta entro quei limiti.
- La censura in cassazione della liquidazione delle spese non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito della quantificazione, essendo sindacabile solo la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa o la liquidazione al di fuori dei limiti normativi.
- La contestazione della compensazione totale o parziale delle spese è inammissibile se non è sorretta da una specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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