Cassazione Civile, Ordinanza n. 02095/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite origina dall'impugnazione, da parte di un dirigente medico dipendente di un'azienda ospedaliera, di una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 90 giorni. La contestazione disciplinare comprendeva tre addebiti: diffusione alla stampa di dichiarazioni non autorizzate sulle attività istituzionali; avere consentito la presenza nel reparto da lui diretto di una dottoressa esterna priva di un valido contratto con l'azienda; avere omesso di verificare la disponibilità di un posto letto in occasione del decesso di un paziente in pronto soccorso dopo lunga attesa. In primo grado il tribunale aveva escluso la prova sul terzo addebito e ridotto la sanzione a 46 giorni già scontati; non essendo stata impugnata dall'azienda questa parte della decisione, restavano in discussione solo i primi due addebiti. La Corte d'appello, accogliendo l'appello del medico, aveva annullato integralmente la sanzione: per il primo episodio aveva ritenuto la contestazione carente perché richiamava solo la violazione di direttive interne e non anche il profilo offensivo/diffamatorio delle dichiarazioni, valorizzando i principi di immutabilità della contestazione e tipicità degli illeciti disciplinari; per il secondo aveva escluso la sussistenza di un danno per l'azienda, ritenuto elemento essenziale dell'illecito contestato e non configurabile in re ipsa. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 5, 6 e 10 del regolamento disciplinare aziendale, sostenendo l'erronea interpretazione della disciplina interna; omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla valutazione delle contestazioni disciplinari e del preteso danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che il regolamento disciplinare aziendale non contiene norme di diritto in senso proprio e che, pertanto, la sua interpretazione è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c.; nel caso concreto la ricorrente non aveva dedotto alcuna violazione di tali canoni. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la dedotta omissione di esame di un fatto decisivo non era specificamente individuata e che, nella sostanza, la censura mirava soltanto a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e presa d'atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione può essere denunciata in cassazione solo se riferita a norme di diritto; per regolamenti interni o atti privi di forza normativa vale il controllo sui canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve essere specificamente individuato; non può essere usato per sollecitare un riesame del merito.
artt. 1362 ss. c.c.
I criteri legali di interpretazione contrattuale si applicano, in via estensiva, anche all'interpretazione di atti giuridici privi di valore normativo, come i regolamenti interni di enti pubblici.
art. 7 del CCNL di comparto
Richiamato come fonte degli obblighi di specificità e chiarezza della contestazione disciplinare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di esito sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 5 del Regolamento disciplinare aziendale
Richiamato come parte della disciplina interna invocata dalla ricorrente.
art. 6 del Regolamento disciplinare aziendale
Richiamato come norma interna relativa al primo addebito disciplinare.
art. 10 del Regolamento disciplinare aziendale
Richiamato come norma interna relativa ai profili sanzionatori dei fatti contestati.
Massime di principio
- Le disposizioni di regolamenti interni o statuti di enti pubblici non hanno valore di norme di diritto: la loro interpretazione in cassazione è censurabile soltanto per violazione dei criteri ermeneutici, non come violazione di legge in senso stretto.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non individui con precisione il fatto decisivo asseritamente omesso e si risolva, in realtà, in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della correttezza delle contestazioni disciplinari e degli accertamenti fattuali, salvo che sia dedotta una specifica violazione di norme di diritto o dei canoni interpretativi applicabili.
- Nel procedimento disciplinare, la contestazione deve essere specifica e immutabile: non possono essere valorizzati in giudizio profili di illiceità non adeguatamente ricompresi nell'addebito originario.
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