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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02082/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una procedura selettiva per gli sviluppi economici del personale di un'agenzia fiscale, indetta sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali. Una dipendente, inquadrata nell'area II fascia retributiva F3, sosteneva di essersi collocata utilmente in graduatoria. L'amministrazione, dopo il subentro dell'Agenzia delle Entrate, aveva però riformato la graduatoria escludendola perché alla data di approvazione essa era già cessata dal servizio, ritenendo necessario, per la progressione economica orizzontale, che il rapporto di impiego fosse ancora in essere. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato il ricorso originario. In cassazione la lavoratrice ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1336 c.c., degli artt. 2907 e 2707 c.c. e dell'art. 97 Cost., sostenendo che le procedure selettive per progressioni economiche orizzontali integrerebbero offerta al pubblico e farebbero maturare il diritto anche a chi, in servizio all'indizione, sia cessato prima della conclusione; 2) violazione degli artt. 82-85 del c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali, degli artt. 1362, 1363 e 1375 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, per errata interpretazione della disciplina collettiva e dei canoni di correttezza e buona fede; 3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame dell'illegittimità dell'autotutela amministrativa e della lesione dell'affidamento del privato, con richiesta di ristoro delle differenze retributive maturate sino al pensionamento.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La ricorrente aveva depositato soltanto un foglio contenente il dispositivo della sentenza d'appello, e non la copia autentica integrale della decisione. Tale deposito non consentiva di ricostruire l'oggetto della controversia e le ragioni della pronuncia impugnata, impedendo quindi la verifica della fondatezza dei motivi di censura. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e ha compensato le spese di legittimità in ragione del rilievo officioso della questione.

Norme richiamate

  • art. 1336 c.c.

    invocato dalla ricorrente per qualificare la procedura selettiva come offerta al pubblico, ma non esaminato nel merito per improcedibilità del ricorso

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel primo motivo insieme all'art. 1336 c.c., senza esame di merito

  • art. 2707 c.c.

    richiamato nel primo motivo insieme all'art. 1336 c.c., senza esame di merito

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel primo motivo a sostegno della censura, senza esame di merito

  • artt. 82, 83, 84 e 85 c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali

    richiamati nel secondo motivo per sostenere una diversa lettura della disciplina delle progressioni economiche orizzontali, senza scrutinio di merito

  • artt. 1362, 1363 e 1375 c.c.

    richiamati per l'interpretazione del contratto collettivo secondo i canoni ermeneutici e la buona fede

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel secondo motivo in tema di progressioni economiche nel pubblico impiego privatizzato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicata quale norma processuale di riferimento per i primi due motivi di ricorso

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    indicata quale norma processuale di riferimento per il terzo motivo di ricorso

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    interpretato nel senso che il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica integrale della sentenza impugnata, idonea a consentire la verifica della tempestività del ricorso e la valutazione dei motivi

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il deposito ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. deve avere a oggetto la copia autentica integrale della sentenza impugnata; la produzione del solo dispositivo non soddisfa l'onere processuale quando non consenta di ricostruire oggetto della controversia e ragioni della decisione.
  • L'improcedibilità non sussiste solo quando, nonostante la mancanza di alcune parti del provvedimento, il contenuto della pronuncia sia comunque ricostruibile con certezza; se però manca la motivazione e risulta accessibile solo il dispositivo, il controllo di legittimità resta precluso.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per difetto del deposito della decisione impugnata, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti, neppure se fondati su violazioni di legge, canoni ermeneutici del contratto collettivo o vizi motivazionali.
  • Il rilievo officioso dell'improcedibilità può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPublico impiego
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

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