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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02079/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente del Consiglio regionale del Lazio, collocato in temporaneo comando presso Aequa Roma S.p.A., aveva ottenuto in appello l'accertamento dell'illegittimità della revoca della posizione organizzativa e del relativo trattamento economico, con condanna della Regione alla corresponsione delle somme dalla data del rientro sino alla scadenza biennale dell'incarico. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 9 dell'Accordo di Concertazione del 23.2.2010, sostenendo che la clausola facesse perdere automaticamente posizione e retribuzione in caso di trasferimento ad altra struttura e che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso che il comando temporaneo integrasse tale ipotesi; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 185 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, assumendo che la disciplina del comando prevedesse solo la conservazione del posto e di alcuni benefici economici e non anche della posizione organizzativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, avessero ad oggetto disposizioni che non sono "norme di diritto" ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e dell'art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001. In particolare, l'Accordo di Concertazione era un accordo collettivo regionale e non nazionale, quindi non direttamente denunciabile per violazione di legge in cassazione; la sua interpretazione poteva essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., che però non erano stati specificamente indicati e illustrati. Analogamente, il regolamento interno del Consiglio regionale non ha valore normativo e la sua violazione è deducibile solo come falsa applicazione dei criteri interpretativi civilistici, anch'essi non lamentati in modo adeguato. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 dell'Accordo di Concertazione del 23.2.2010

    "Le posizioni organizzative e di alta professionalità sono collegate alle funzioni e alle strutture presso le quali sono istituite e pertanto i dipendenti incaricati, in caso di trasferimento ad altra struttura, ne perdono automaticamente l'attribuzione e la relativa retribuzione, pur conservando, a parità di requisiti, un diritto di precedenza nell'assegnazione di nuovi incarichi e fatto salvo il caso che siano contestualmente trasferite anche le funzioni senza alcuna variazione se non quella della denominazione della nuova struttura"

    Non è stata affrontata nel merito come norma di diritto denunciabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.; la censura sulla sua interpretazione è stata reputata inammissibile perché riferita a un accordo collettivo regionale e non nazionale, e comunque non supportata dalla specifica deduzione della violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 185 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale

    Non è una norma di diritto ai fini della denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; la sua eventuale violazione sarebbe deducibile solo come errata interpretazione secondo gli artt. 1362 e ss. c.c., qui non specificamente allegata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge in cassazione non può riguardare, come tali, accordi collettivi regionali o regolamenti interni privi di valore normativo; per tali atti è ammessa solo la censura per violazione dei canoni legali di interpretazione.

  • art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001

    La denuncia per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi riguarda solo i contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 e non si estende ai contratti collettivi regionali.

  • art. 40 d.lgs. 165/2001

    Richiamato come parametro per delimitare l'ambito dei contratti e accordi collettivi nazionali rilevanti ai fini della cassazione ex art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Gli atti collettivi regionali e i regolamenti interni degli enti pubblici, non avendo valore normativo, possono essere scrutinati in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale; la censura deve indicare in modo specifico quali canoni siano stati violati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In ragione dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi è limitata ai contratti collettivi nazionali; gli accordi collettivi di livello regionale o locale non sono direttamente censurabili come "norme di diritto".
  • Gli atti interni di organizzazione di un ente pubblico, privi di valore normativo, non possono essere oggetto di ricorso per cassazione come violazione di legge, ma solo attraverso la deduzione della violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c.
  • Chi deduce in cassazione l'erronea interpretazione di un testo negoziale o regolamentare deve indicare specificamente quali canoni legali di interpretazione siano stati violati e in che modo la motivazione del giudice di merito si ponga in contrasto con essi; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una mera critica alla lettura letterale adottata dal giudice di merito se la censura non si traduce nella puntuale deduzione della violazione dei criteri ermeneutici applicabili.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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