Cassazione Civile, Ordinanza n. 02080/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcune dipendenti dell'Università degli Studi di Roma, assegnate presso un'azienda ospedaliero-universitaria, avevano chiesto in primo grado l'accertamento del diritto al pagamento dell'indennità collegata alla posizione organizzativa di coordinatore del personale infermieristico e ausiliario di dipartimento. Il tribunale aveva accolto le domande nei confronti dell'azienda e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'università; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, rigettando le domande. In cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c.; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dell'onere della prova, sostenendo che dagli atti e dal CCNL discendesse il diritto alle posizioni organizzative; 3) violazione delle norme sull'inadempimento e sul danno, anche da perdita di chance, assumendo che l'azienda avesse omesso di istituire e assegnare tali posizioni; 4) violazione della disciplina dell'indennità di equiparazione per il personale universitario assegnato al SSN; 5) omesso esame di un fatto decisivo, per asserita disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancata produzione dell'atto di appello; ha ritenuto infondati gli altri motivi perché, secondo l'interpretazione del CCNL Comparto Sanità, l'istituzione delle posizioni organizzative è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione e il diritto all'indennità sorge solo con il formale conferimento dell'incarico con atto scritto e motivato. Poiché nel caso concreto erano stati compiuti solo atti preparatori e non vi era stata l'istituzione formale delle posizioni organizzative, non sussisteva alcun inadempimento dell'azienda né un danno risarcibile, compresa la perdita di chance. È stata inoltre esclusa l'applicabilità in via di equiparazione dell'indennità di cui all'art. 31 d.P.R. 761/1979 e il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese, con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
specificità dell'atto d'appello
L'eccezione di inammissibilità dell'appello non può essere scrutinata in cassazione se il ricorrente non riproduce e localizza adeguatamente il contenuto dell'atto impugnatorio; inoltre la mancata produzione dell'atto può integrare improcedibilità della censura in parte qua.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non descrive in modo sufficiente il contenuto degli atti richiamati e non ne consente il controllo in sede di legittimità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancata produzione dell'atto di appello tra i documenti depositati in cassazione rende improcedibile la relativa censura.
art. 2697 c.c.
La norma sull'onere della prova è invocabile solo se sia effettivamente contestata la ripartizione dell'onere probatorio; non quando si censuri, in realtà, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
artt. 1362 e 1363 c.c.
L'interpretazione del contratto collettivo deve muovere dal significato complessivo delle clausole e dei comportamenti, ma non può forzare atti meramente preparatori a dimostrare una volontà di istituzione già perfezionata delle posizioni organizzative.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Le censure sulla valutazione delle prove non sono ammissibili quando si risolvono in una critica al merito dell'accertamento compiuto dal giudice di appello.
artt. 20 e 21 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001
L'istituzione delle posizioni organizzative è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione; l'indennità spetta solo a seguito di formale conferimento dell'incarico con atto scritto e motivato.
art. 1218 c.c.
Non è configurabile responsabilità da inadempimento se il contratto collettivo non impone all'amministrazione un obbligo di istituire le posizioni organizzative.
art. 1223 c.c.
Manca il danno risarcibile in assenza del presupposto costitutivo del diritto all'incarico o alla posizione organizzativa.
art. 1998 c.c.
La censura richiamava la norma, ma la Corte ha ritenuto che il tema decisivo non fosse la norma invocata bensì l'assenza del presupposto fattuale e contrattuale del diritto dedotto.
art. 31 del d.P.R. 761/1979
L'indennità di equiparazione per il personale universitario non consente di attribuire automaticamente l'indennità di funzione per posizione organizzativa, mancando la previa istituzione e assegnazione della posizione.
art. 32 del CCNL Comparto Sanità
La previsione dell'indennità di funzione opera solo 'ove spettanti', cioè in presenza dei presupposti sostanziali di istituzione e attribuzione della posizione organizzativa.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo sono state scrutinata/rigettate nei limiti in cui erano specificamente formulate; il motivo sul fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile per genericità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Con il rigetto del ricorso sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contratto collettivo rimette alla discrezionalità dell'amministrazione l'istituzione di determinate posizioni organizzative, il dipendente non acquista un diritto all'indennità prima del formale conferimento dell'incarico con atto scritto e motivato.
- Gli atti meramente preparatori o endoprocedimentali non sono sufficienti a perfezionare il diritto alla retribuzione connessa alla posizione organizzativa se manca l'atto costitutivo finale.
- In assenza dell'obbligo giuridico di istituire la posizione organizzativa, non è configurabile un inadempimento risarcibile né un danno da perdita di chance per il solo fatto che il dipendente ritenga probabile di essere destinatario dell'incarico.
- L'indennità di equiparazione prevista per il personale universitario assegnato ad aziende del servizio sanitario non opera in modo automatico e non può essere usata per supplire alla mancata istituzione della posizione organizzativa.
- Le censure in cassazione che contestano l'interpretazione del contratto collettivo o la valutazione dei fatti devono confrontarsi specificamente con gli atti processuali e non possono risolversi in una diversa lettura del merito.
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