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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02092/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un detenuto aveva ottenuto in primo grado e poi in appello il riconoscimento di differenze retributive per lavoro carcerario svolto in due istituti penitenziari in periodi compresi tra ottobre 2013 e settembre 2017. La Corte d’appello aveva ritenuto irregolare la costituzione del Ministero tramite funzionario ex art. 417-bis c.p.c., perché la controversia non rientrava tra quelle di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c., e aveva inoltre escluso la prescrizione dei crediti retributivi facendo leva sulla situazione di metus del detenuto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 417-bis c.p.c., sostenendo che la norma dovesse essere letta in modo conforme alla sua ratio e che la costituzione tramite funzionario fosse ammissibile anche nel lavoro carcerario; (2) violazione degli artt. 2697 e 2948 c.c., sostenendo che la detenzione non sospende di per sé la prescrizione e che, in ogni caso, i crediti relativi a periodi lavorativi più risalenti dovevano considerarsi prescritti, anche perché il rapporto sarebbe stato a termine e i periodi di lavoro andavano autonomamente valutati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 417-bis c.p.c. è norma derogatoria e di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica; poiché il lavoro carcerario è qualificato dalla giurisprudenza come rapporto di lavoro privato e non rientra nelle controversie di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c., la costituzione del Ministero tramite proprio funzionario era irrituale. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità: il Ministero non aveva indicato con precisione i provvedimenti di assegnazione del lavoro né aveva chiarito se le interruzioni tra i periodi fossero dovute alla natura a termine degli incarichi o ad altre cause; senza tali dati non era possibile compiere le valutazioni giuridiche richieste. Il ricorso è stato integralmente respinto e il Ministero condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 417-bis c.p.c.

    "nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti"

    norma eccezionale che consente la difesa personale della pubblica amministrazione in primo grado solo nelle controversie rientranti nell’art. 413, comma 5, c.p.c.; non è estensibile analogicamente al lavoro carcerario.

  • art. 413, comma 5, c.p.c.

    riferito ai rapporti di lavoro pubblico; il lavoro carcerario non vi rientra, essendo qualificato come rapporto di lavoro privato.

  • art. 413, comma 2, c.p.c.

    applicabile al lavoro carcerario ai fini dei criteri di competenza, coerentemente con la natura privata del rapporto.

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato per distinguere la difesa tecnica tramite avvocato dalla difesa personale ammessa in via eccezionale dalle norme speciali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    titolo del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di prova della non prescrizione; la Corte non esamina nel merito la censura per difetto di specificità.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.

  • art. 366 c.p.c.

    impone al ricorrente l’esatta individuazione dei fatti posti a base del motivo; il difetto di specificità determina l’inammissibilità della censura.

  • Cass. 8 maggio 2019, n. 12205

    richiamata per affermare che il lavoro carcerario è rapporto di lavoro privato e non pubblico.

  • Cass. 17 agosto 2009, n. 18309

    richiamata nel medesimo senso sulla natura privata del lavoro carcerario.

  • Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340

    richiamata dal ricorrente per il principio secondo cui la sospensione della prescrizione nel lavoro carcerario opera solo fino alla cessazione del rapporto.

  • Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696

    richiamata dal ricorrente nel medesimo senso sulla durata della sospensione della prescrizione.

  • Cass., S.U., 16 gennaio 2003, n. 575

    richiamata dal ricorrente per il principio generale secondo cui, nel lavoro a termine, i crediti di ciascun contratto vanno considerati autonomamente e la prescrizione decorre dalla loro insorgenza.

Massime di principio

  • La facoltà per la pubblica amministrazione di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti è norma eccezionale, di stretta interpretazione, e non può essere estesa per analogia a controversie non espressamente ricomprese nel suo ambito applicativo.
  • Per stabilire se una controversia rientri nell’ambito dell’art. 417-bis c.p.c. occorre verificare la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio; se il rapporto è qualificabile come lavoro privato, la deroga alla difesa tecnica non opera.
  • Chi deduce in cassazione la prescrizione di crediti retributivi deve indicare in modo specifico i fatti costitutivi della censura, compresi i provvedimenti di assegnazione del lavoro e le ragioni delle eventuali interruzioni del rapporto; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La sospensione della prescrizione nei rapporti di lavoro carcerario e la decorrenza dei termini nei rapporti a termine richiedono una precisa ricostruzione fattuale dell’assetto del rapporto; senza tale base fattuale non è possibile applicare utilmente i principi giurisprudenziali invocati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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