Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00373/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un soggetto che aveva stipulato un contratto di mutuo chirografario per credito al consumo, garantito da una cambiale di smobilizzo. L'opponente sosteneva di aver adempiuto e contestava sia la fondatezza del credito sia la validità del titolo cambiario e del rapporto sottostante. In appello il giudice ha ritenuto che la banca avesse agito cumulando azione cambiaria e azione causale, utilizzando la cambiale anche come prova del credito; ha inoltre escluso la necessità del deposito della cambiale ex art. 66 l. camb., ha ritenuto generica l'eccezione di nullità delle clausole sugli interessi moratori e non ha disposto consulenza tecnica per asseriti profili di usura e anatocismo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe dovuto esaminare la querela di falso proposta sulla cambiale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere qualificato la domanda come cumulo di azione causale e azione cambiaria; 3) violazione dell'art. 66, comma 3, l. camb., per mancato deposito/offerta del titolo; 4) violazione dell'art. 1283 c.c. e della l. n. 108/1996, per mancata nomina di un ausiliario volto a verificare interessi anatocistici e usurari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi sulla rilevanza concreta del documento ai fini dell'ammissibilità della querela di falso; ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che nella richiesta di decreto ingiuntivo fondata su titolo di credito scaduto può essere implicitamente e/o espressamente proposta anche l'azione causale, mediante utilizzazione del titolo come promessa di pagamento e richiamo del rapporto sottostante; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché una delle rationes decidendi della sentenza impugnata non era stata utilmente censurata e perché l'offerta del titolo risultava comunque eseguita con la produzione in sede monitoria, non essendo sufficiente il richiamo a un rischio meramente astratto di circolazione del titolo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità, poiché non specificava adeguatamente le allegazioni e le prove relative alla dedotta usura/anatocismo, né superava il rilievo della clausola di salvaguardia. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    È richiamato solo per contestare la censura sulla querela di falso; la Corte non ne approfondisce il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare che il motivo non coglie la ratio della decisione sull'irrilevanza del documento.

  • art. 222 c.p.c.

    La querela di falso non è ammessa automaticamente per il solo fatto che la parte dichiari di volersi avvalere del documento: occorre che il documento sia concretamente rilevante ai fini della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Nel giudizio sul decreto ingiuntivo il contenuto della domanda va individuato dal tenore sostanziale della pretesa, dalle allegazioni dell'atto introduttivo e dagli scopi perseguiti dalla parte; la qualificazione come cumulo di azione causale e azione cambiaria è corretta quando il ricorso monitorio richiami anche il rapporto sottostante.

  • art. 66, comma 3, l. camb.

    L'offerta del titolo è cautela diretta a evitare il rischio di doppio pagamento del debitore; può essere soddisfatta con la produzione del titolo in sede monitoria o nel corso del giudizio, e non è richiesta nello stesso modo quando l'azione cambiaria è cumulata con quella causale.

  • artt. 638 e 641 c.p.c.

    Il titolo prodotto nel procedimento monitorio deve rimanere depositato in cancelleria fino alla scadenza del termine per l'opposizione, circostanza valorizzata dalla Corte per escludere il rischio concreto di duplicazione del pagamento.

  • art. 1988 c.c.

    Il titolo di credito scaduto può essere utilizzato quale promessa di pagamento a sostegno anche dell'azione causale nell'ambito della domanda monitoria.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è inammissibile se non individua con specificità gli atti e i documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 1283 c.c.

    La deduzione di anatocismo richiede allegazioni specifiche e non può essere affidata a contestazioni generiche o alla sola richiesta di consulenza tecnica.

  • L. n. 108/1996

    La deduzione del superamento del tasso soglia deve essere specifica e supportata da adeguate allegazioni e prove; in presenza di clausola di salvaguardia, la censura va articolata puntualmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La soccombenza comporta gli effetti economici previsti dalla norma sul contributo unificato, secondo la statuizione finale della Corte.

Massime di principio

  • Nel procedimento monitorio fondato su titolo di credito scaduto, il ricorso può implicare o esprimere anche l'azione causale verso il rapporto sottostante; la domanda va interpretata secondo il contenuto sostanziale della pretesa e non in base a formule isolate.
  • L'offerta o il deposito del titolo cambiario è funzionale a evitare il doppio pagamento del debitore e non richiede formalismi inutili quando il titolo sia già prodotto in giudizio e resti soggetto ai vincoli di deposito del procedimento monitorio.
  • La querela di falso è ammissibile solo se il documento contestato sia concretamente rilevante ai fini della decisione; se il documento è già privo di rilievo decisorio, la doglianza è inammissibile.
  • Le contestazioni su usura, interessi moratori e anatocismo devono essere specifiche, autosufficienti e ancorate agli atti e documenti processuali; non è sufficiente invocare in modo generico una consulenza tecnica per colmare lacune allegatorie.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che non colpisca tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la mancata impugnazione di una ratio rende inutile il vaglio delle altre.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMutuoTitoli di credito
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.