Cassazione Civile, Ordinanza n. 25403/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, la quale aveva annullato un avviso di accertamento relativo alla revisione del classamento di un immobile sito in Roma, nella microzona Salario-Trieste, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello conteneva motivi specifici e che la CTR aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità, nonostante la chiara contestazione della legittimità dell'atto impositivo e della motivazione basata sui rapporti tra valori di mercato e valori catastali nella microzona interessata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, dei principi sulla motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, poiché la CTR, dopo avere dichiarato inammissibile l'appello, aveva svolto argomentazioni di merito prive di effetti giuridici.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente e che la specificità può ricavarsi anche implicitamente dall'atto considerato nel suo complesso, quando emerga comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, richiamando il principio secondo cui le argomentazioni sul merito svolte dopo una declaratoria di inammissibilità sono prive di efficacia giuridica e non devono essere impugnate. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della specificità dei motivi di impugnazione, in coordinamento con la disciplina speciale del processo tributario.
la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; la volontà di contestare la decisione può risultare anche implicitamente dall'atto complessivamente considerato.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
norma posta a base della revisione del classamento catastale dell'immobile oggetto di accertamento.
richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
utilizzato per affermare che le norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia vanno interpretate restrittivamente.
indicato quale parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è una misura eccezionale e va applicata restrittivamente, in modo da non comprimere oltre misura il diritto di difesa e l'accesso al giudizio di merito.
- La specificità dei motivi di appello può risultare non solo da formule espressamente articolate, ma anche dal contenuto complessivo dell'atto, incluse premesse in fatto, parte espositiva e conclusioni, purché emerga in modo inequivoco la volontà di censurare la decisione di primo grado.
- Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda o un motivo di impugnazione, le eventuali argomentazioni aggiuntive svolte nel merito sono prive di efficacia decisoria; la parte soccombente ha interesse a censurare solo la statuizione di inammissibilità, non le considerazioni meramente incidentali sul merito.
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