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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23995/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La lite nasce da una domanda di insinuazione tardiva al passivo proposta da un professionista per il compenso relativo ad attività svolte in favore della procedura di amministrazione straordinaria di una società. In primo grado la domanda era stata rigettata: il tribunale aveva escluso l'eccezione di invalidità del contratto di incarico, ma aveva ritenuto che una parte dell'attività fosse strettamente personale dei commissari straordinari e che, per il resto, mancasse prova sufficiente del compenso. La corte d'appello, adita dal creditore, aveva invece qualificato il rapporto come coadiutoria ex art. 32 l. fall., ritenendo nulla la pattuizione del compenso per violazione dei parametri normativi e liquidando il compenso in misura inferiore a quanto richiesto, con assorbimento di ogni residuo credito per l'acconto già versato. In cassazione gli eredi del professionista hanno denunciato: 1) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c. e art. 329 c.p.c., per avere la corte d'appello rilevato d'ufficio la nullità parziale della clausola sul compenso nonostante il giudice di primo grado avesse già respinto l'eccezione di nullità totale del contratto; 2) violazione dell'art. 32 l. fall. e degli artt. 2222 e 2229 c.c., per avere attribuito al professionista la qualità di coadiutore, pur trattandosi - secondo i ricorrenti - di attività di consulenza e assistenza estranee alle ordinarie funzioni del curatore/commissario; 3) violazione dell'art. 32 l. fall. e dell'art. 2697 c.c., per aver ritenuto sussistente la qualifica di coadiutore senza la prescritta autorizzazione ministeriale e invertendo l'onere della prova su tale punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché, una volta che il tribunale aveva espressamente disatteso l'eccezione di nullità totale del contratto e nessuna impugnazione era stata proposta su quel capo, sulla validità del negozio si era formato giudicato interno; perciò la corte d'appello non poteva rilevare d'ufficio una nullità parziale della clausola sul compenso. Ha accolto anche i motivi secondo e terzo, rilevando che sulla natura del rapporto tra il professionista e i commissari straordinari si era formato giudicato esterno in un precedente giudizio, nel quale il rapporto era stato qualificato come collaborazione coordinata e continuativa/parasubordinazione ex art. 409, n. 3, c.p.c., qualificazione incompatibile con quella di coadiutore ex art. 32 l. fall. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato sostanziale e per l'effetto preclusivo dell'accertamento già compiuto sulla validità del negozio

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per la formazione del giudicato interno sulle statuizioni non impugnate

  • art. 32 l. fall.

    norma che disciplina il coadiutore del commissario/curatore; la Corte esclude che il rapporto del professionista potesse esservi ricondotto in presenza di giudicato esterno contrario

  • art. 33 l. fall.

    richiamato nella ricostruzione del contenuto dell'incarico e della relazione dei commissari straordinari

  • art. 2222 c.c.

    evocato dai ricorrenti per sostenere la natura di prestazione d'opera/professionale estranea alla coadiutoria

  • art. 2229 c.c.

    evocato dai ricorrenti per contestare la qualificazione del rapporto come coadiutoria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova sulla mancanza di autorizzazione ministeriale

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per qualificare il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa/parasubordinata nel giudicato esterno richiamato dalla Corte

  • L. n. 319/1980

    richiamata come parametro normativo per la liquidazione del compenso, poi sostituito dal d.P.R. n. 115/2002

  • d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro normativo vigente per la liquidazione del compenso

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado respinge espressamente un'eccezione di nullità totale del contratto e la relativa statuizione non è impugnata, si forma giudicato interno sulla validità del negozio; il giudice dell'impugnazione non può introdurre d'ufficio una nullità parziale incompatibile con quel giudicato.
  • Il giudicato sulla validità del contratto non dipende dalla forma con cui il vizio è stato dedotto nel processo: il medesimo effetto preclusivo opera sia se la nullità è proposta in via di azione sia se è sollevata in via di eccezione, purché il giudice abbia accertato la non nullità del negozio.
  • L'accertamento irrevocabile della natura del rapporto in un diverso giudizio preclude una qualificazione incompatibile nel processo successivo, quando il nuovo giudizio verte sul medesimo rapporto negoziale o sulla medesima fonte del credito.
  • La qualificazione di un rapporto di collaborazione come coadiutoria della procedura concorsuale non può essere affermata in contrasto con un giudicato esterno che abbia già ricondotto quel rapporto al paradigma della collaborazione coordinata e continuativa.
  • In tema di compensi professionali e rapporti con procedure concorsuali, il giudice deve rispettare i limiti derivanti dal giudicato e non può rideterminare la natura dell'incarico in modo incompatibile con accertamenti già consolidati in altro giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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