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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20453/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in via sommaria ex art. 702-bis c.p.c. da un'azienda sanitaria locale, la quale chiedeva di accertare che una struttura denominata "Eliporto", adiacente all'ospedale "Spirito Santo" di Pescara, e il relativo terreno sottostante fossero divenuti di sua proprietà per effetto del trasferimento previsto dagli artt. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 45 della L.R. Abruzzo n. 146 del 1996. L'ente sosteneva che il bene, già appartenente alla Provincia, fosse stato acquisito ope legis e che i successivi decreti regionali avessero solo funzione esecutiva e dichiarativa. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto, ritenendo che il trasferimento non fosse automatico ma richiedesse un provvedimento regionale mai adottato, e valorizzando anche una scrittura privata del 2000 con cui il Comune concedeva alla ASL l'area, precisando che la struttura era di proprietà comunale. In cassazione la ASL deduceva: 1) violazione degli artt. 5 d.lgs. n. 502 del 1992 e 45 L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, sostenendo l'automaticità del trasferimento e la natura meramente dichiarativa dei decreti; 2) vizio di motivazione per asserita contraddittorietà tra riconoscimento del diritto soggettivo al trasferimento e affermazione della necessità del decreto; 3) violazione delle norme sulla destinazione dei beni sanitari e della legge regionale, contestando l'uso della scrittura privata del 2000 come prova contraria; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata contestazione da parte della Provincia. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, inammissibile il terzo e inammissibile il quarto, affermando che il trasferimento non era automatico e richiedeva un successivo provvedimento amministrativo idoneo a costituire titolo per la trascrizione, provvedimento che nella specie mancava. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo. È stato inoltre successivamente corretto, con ordinanza, il solo dispositivo sulle spese, da riferire a entrambe le controricorrenti e non alla sola controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria locale. Ha ritenuto che le norme richiamate non determinassero un trasferimento automatico della proprietà dei beni sanitari, ma postulassero l'adozione di un successivo provvedimento regionale, che costituisce il titolo per la trascrizione; poiché tale provvedimento non risultava emesso, i beni non potevano considerarsi trasferiti alla ASL. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale denunciato, poiché la motivazione di merito non presentava una contraddittorietà manifesta rilevante in cassazione; ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla scrittura privata del 2000 perché colpiva una sola delle rationes decidendi, restando l'altra sufficiente a sorreggere la decisione; ha infine dichiarato inammissibile il motivo ex art. 112 c.p.c. per difetto di adeguata specificazione del fatto processuale e delle difese avversarie. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con successiva correzione materiale del dispositivo per indicare che la condanna è in favore di entrambe le controricorrenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le disposizioni che prevedono il trasferimento di beni dal patrimonio di enti pubblici a favore di aziende sanitarie, quando formulano l'acquisto in relazione a successivi provvedimenti o leggi, non determinano un effetto traslativo automatico, ma hanno natura programmatoria e richiedono l'adozione dell'atto attuativo che costituisce titolo per la trascrizione.
  • La mera individuazione normativa dei beni da trasferire non è sufficiente a perfezionare il passaggio di proprietà se l'ordinamento richiede un successivo provvedimento amministrativo; in assenza di tale atto, la proprietà resta in capo all'ente originario.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili vizi di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente incomprensibile, oppure sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere formulata come error in procedendo con puntuale riproduzione degli atti rilevanti e della dedotta mancata considerazione delle difese avversarie; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve colpire tutte le rationes; l'invalidazione di una sola non è sufficiente a determinare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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