Cassazione Civile, Ordinanza n. 20453/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta in via sommaria ex art. 702-bis c.p.c. da un'azienda sanitaria locale, la quale chiedeva di accertare che una struttura denominata "Eliporto", adiacente all'ospedale "Spirito Santo" di Pescara, e il relativo terreno sottostante fossero divenuti di sua proprietà per effetto del trasferimento previsto dagli artt. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 45 della L.R. Abruzzo n. 146 del 1996. L'ente sosteneva che il bene, già appartenente alla Provincia, fosse stato acquisito ope legis e che i successivi decreti regionali avessero solo funzione esecutiva e dichiarativa. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto, ritenendo che il trasferimento non fosse automatico ma richiedesse un provvedimento regionale mai adottato, e valorizzando anche una scrittura privata del 2000 con cui il Comune concedeva alla ASL l'area, precisando che la struttura era di proprietà comunale. In cassazione la ASL deduceva: 1) violazione degli artt. 5 d.lgs. n. 502 del 1992 e 45 L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, sostenendo l'automaticità del trasferimento e la natura meramente dichiarativa dei decreti; 2) vizio di motivazione per asserita contraddittorietà tra riconoscimento del diritto soggettivo al trasferimento e affermazione della necessità del decreto; 3) violazione delle norme sulla destinazione dei beni sanitari e della legge regionale, contestando l'uso della scrittura privata del 2000 come prova contraria; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata contestazione da parte della Provincia. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, inammissibile il terzo e inammissibile il quarto, affermando che il trasferimento non era automatico e richiedeva un successivo provvedimento amministrativo idoneo a costituire titolo per la trascrizione, provvedimento che nella specie mancava. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo. È stato inoltre successivamente corretto, con ordinanza, il solo dispositivo sulle spese, da riferire a entrambe le controricorrenti e non alla sola controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria locale. Ha ritenuto che le norme richiamate non determinassero un trasferimento automatico della proprietà dei beni sanitari, ma postulassero l'adozione di un successivo provvedimento regionale, che costituisce il titolo per la trascrizione; poiché tale provvedimento non risultava emesso, i beni non potevano considerarsi trasferiti alla ASL. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale denunciato, poiché la motivazione di merito non presentava una contraddittorietà manifesta rilevante in cassazione; ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla scrittura privata del 2000 perché colpiva una sola delle rationes decidendi, restando l'altra sufficiente a sorreggere la decisione; ha infine dichiarato inammissibile il motivo ex art. 112 c.p.c. per difetto di adeguata specificazione del fatto processuale e delle difese avversarie. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con successiva correzione materiale del dispositivo per indicare che la condanna è in favore di entrambe le controricorrenti.
Norme richiamate
norma utilizzata per introdurre il procedimento sommario originario
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
la disposizione ha natura programmatica e non comporta un trasferimento automatico; richiede un successivo provvedimento o legge che costituisca titolo per la trascrizione
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229
ha sostituito il precedente art. 5, ma conferma che il trasferimento dei beni avviene in virtù di leggi o provvedimenti amministrativi e che questi ultimi costituiscono titolo per la trascrizione
art. 45 L.R. Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146
si limita a individuare i beni da trasferire alle Aziende sanitarie e a prevedere direttive regionali, senza disciplinare modalità tali da rendere inutile il provvedimento di trasferimento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
censura di violazione di legge proposta nei primi e nel terzo motivo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e all'omesso esame di un fatto decisivo
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per delimitare il sindacato sulla motivazione alla soglia del minimo costituzionale
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta, la motivazione apparente o perplessa/incomprensibile integrano nullità della sentenza
art. 61 e art. 66 L. n. 833 del 1978
richiamati dalla ricorrente a sostegno della destinazione dei beni sanitari
artt. 1, 3 e 56 L.R. Abruzzo n. 53 del 1980
richiamati dalla ricorrente a sostegno della sua pretesa sul bene
l'omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo, con specifica allegazione del contenuto degli atti rilevanti
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice di primo grado avrebbe ignorato la mancata contestazione della Provincia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
giustifica il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
richiamato nella successiva ordinanza di correzione materiale
Massime di principio
- Le disposizioni che prevedono il trasferimento di beni dal patrimonio di enti pubblici a favore di aziende sanitarie, quando formulano l'acquisto in relazione a successivi provvedimenti o leggi, non determinano un effetto traslativo automatico, ma hanno natura programmatoria e richiedono l'adozione dell'atto attuativo che costituisce titolo per la trascrizione.
- La mera individuazione normativa dei beni da trasferire non è sufficiente a perfezionare il passaggio di proprietà se l'ordinamento richiede un successivo provvedimento amministrativo; in assenza di tale atto, la proprietà resta in capo all'ente originario.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili vizi di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente incomprensibile, oppure sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere formulata come error in procedendo con puntuale riproduzione degli atti rilevanti e della dedotta mancata considerazione delle difese avversarie; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve colpire tutte le rationes; l'invalidazione di una sola non è sufficiente a determinare la cassazione della sentenza.
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