Cassazione Civile, Ordinanza n. 23235/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente in capo alla contribuente un maggior reddito, con conseguente recupero di IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l’atto e il giudizio di merito si era concluso in appello con accoglimento del gravame dell’Ufficio e rideterminazione del reddito accertato. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 24 e 53 Cost. per avere la CTR ritenuto inammissibile la documentazione prodotta in sede di accertamento con adesione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR richiamato un asserito vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’intero incremento patrimoniale era giustificato e che la CTR non si era pronunciata sul punto; 4) violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c. per la quantificazione dell’incremento patrimoniale non giustificato; 5) violazione degli artt. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c. in relazione allo scostamento inferiore a un quarto, sostenendo che la provvista esente non doveva essere provata come specificamente impiegata per le spese gestionali dell’immobile di abitazione familiare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi: i primi due per difetto di interesse, poiché le affermazioni contestate erano considerate obiter dictum o comunque non costituivano la ratio decidendi della sentenza impugnata; il terzo e il quarto perché rivolti sostanzialmente a ottenere un riesame del merito e della quantificazione dell’incremento patrimoniale, oltre a difettare della dimostrazione che la questione fosse stata ritualmente devoluta al giudice di appello. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato che, nell’accertamento sintetico, il contribuente che intenda escludere spese per incrementi patrimoniali o per la gestione dell’immobile deve almeno fornire documenti o elementi idonei a rendere verosimile l’impiego di una provvista esente; la mera deduzione dell’esistenza di risorse esenti non basta senza una prova, anche presuntiva, della loro utilizzazione per quelle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
commi 4, 5 e 6; comma 4; comma 6
Nell’accertamento sintetico il maggior reddito può essere determinato anche in base a spese per incrementi patrimoniali e spese di gestione dell’immobile; per escluderle dalla base imponibile il contribuente deve offrire elementi idonei a rendere verosimile l’uso di provvista esente.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla utilizzabilità della documentazione prodotta in sede di accertamento con adesione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa rispetto alla pretesa inammissibilità della documentazione.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla capacità contributiva e alla legittimità dell’accertamento sintetico.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’affermazione di ultrapetizione contenuta nella sentenza di appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro formale delle censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità perché la doglianza mirava a un nuovo apprezzamento del fatto.
Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio: incombe sul contribuente la prova della provvista esente e del suo impiego per le spese contestate.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sul mancato riconoscimento della provvista esente.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sul mancato riconoscimento della provvista esente.
Indica il rito camerale seguito per la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando censura passaggi della decisione che hanno natura meramente argomentativa e non incidono sulla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- Non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una richiesta di riesame del merito o della ricostruzione dei fatti, specie quanto alla quantificazione di componenti reddituali o di incrementi patrimoniali.
- Nel processo tributario, la parte che intenda contestare o ridurre l’accertamento sintetico deve dimostrare, con elementi documentali o presuntivi, la riferibilità delle spese a provviste esenti o comunque non imponibili.
- Ai fini dell’accertamento sintetico, spese inerenti alla conservazione e fruizione dell’immobile di abitazione possono essere ricostruite mediante presunzioni semplici, in quanto rientrano nell’id quod plerumque accidit.
- La prova della mera esistenza di risorse esenti non basta: occorre anche una dimostrazione, quantomeno presuntiva, del loro effettivo impiego per le spese contestate.
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