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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17511/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un'associazione qualificata come ONLUS e operante nel settore del volontariato, di una cartella di pagamento relativa al contributo unificato dovuto per un ricorso proposto dinanzi al Tribunale ordinario di Roma. La Commissione tributaria regionale aveva già rigettato l'appello dell'associazione, ritenendo che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per le organizzazioni di volontariato non fosse estensibile al contributo unificato. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione dell'art. 8 della L. 11 agosto 1991 n. 266, sostenendo che l'esenzione tributaria prevista per gli atti delle organizzazioni di volontariato connessi allo svolgimento delle loro attività dovesse comprendere anche il contributo unificato. In via subordinata aveva anche prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 115/2002, in combinazione con varie disposizioni sul volontariato e sul Terzo settore, per asserita violazione degli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 10013/2021, ribadendo che l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista per le organizzazioni di volontariato non è estensibile al contributo unificato, in quanto si tratta di tributo diverso, con funzione autonoma e non assimilabile all'imposta di bollo. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure di incostituzionalità, osservando che il diverso trattamento fiscale non viola gli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., essendo espressione della discrezionalità legislativa e non configurando un irragionevole ostacolo all'accesso alla giustizia. Quanto alle spese, non è stata disposta alcuna statuizione per mancata attività difensiva delle parti resistenti, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le disposizioni che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali in materia processuale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi tipici espressamente previsti dal legislatore.
  • Il contributo unificato è un prelievo tributario autonomo rispetto all'imposta di bollo e agli altri tributi processuali sostituiti, sicché un'esenzione riferita a questi ultimi non si estende automaticamente al primo.
  • La diversa disciplina fiscale tra attività sostanziali dell'ente e attività processuali non è di per sé irragionevole, poiché il contributo unificato è collegato alla fruizione del servizio giustizia e rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta dei beneficiari delle agevolazioni.
  • L'onere di versare il contributo unificato non viola, di regola, il diritto di azione e di difesa se è razionalmente correlato al valore della pretesa e non impedisce in concreto l'accesso al giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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