Cassazione Civile, Ordinanza n. 23920/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da un'avvocatessa per il pagamento dei compensi maturati per l'assistenza prestata a una società in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a corrispettivi per una fornitura di sistemi di allarme, nel quale la società aveva eccepito vizi della merce e chiesto la risoluzione del contratto. La società ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando l'operato professionale del difensore e sostenendo che il mandato sarebbe stato eseguito in modo non corretto; il tribunale ha però ritenuto infondate tali eccezioni e ha ridotto solo in parte la somma ingiunta. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1495 e 1497 c.c., assumendo che la denuncia dei vizi fosse intempestiva perché la piena conoscenza della causa dei difetti sarebbe derivata solo da una relazione tecnica depositata successivamente, mentre la denuncia era stata fatta prima; (2) violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., sostenendo che le contestazioni difensive redatte dal professionista non fossero specifiche; (3) violazione degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., lamentando che il giudice avesse valorizzato elementi non dedotti dalle parti, in particolare altra causa e la deposizione di un teste, per escludere la responsabilità del difensore. La resistente, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con due motivi: ha contestato la motivazione sulla quantificazione del compenso, in particolare la mancata o errata imputazione di un acconto di 3.000 euro e un asserito errore di calcolo, oltre alla regolazione delle spese, sostenendo che la domanda del difensore fosse stata totalmente accolta. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha affermato che la denuncia dei vizi non richiede necessariamente una previa perizia, potendo i difetti essere conosciuti anche prima; ha escluso che il ricorso riportasse in modo sufficiente il contenuto degli atti difensivi per censurare la specificità delle contestazioni; ha ritenuto non sussistente una decisione a sorpresa, poiché la responsabilità del difensore era già in discussione nel merito; ha considerato generiche e non autosufficienti le doglianze del ricorso incidentale sulla imputazione degli acconti e sull'errore di calcolo. È stato quindi confermato il parziale accoglimento dell'opposizione e la liquidazione delle spese operata dal tribunale, con rigetto di entrambi i ricorsi e compensazione delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società cliente sia il ricorso incidentale dell'avvocatessa. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per difetto di autosufficienza e novità della questione, e infondati gli altri. È stata confermata la decisione del tribunale che aveva accolto solo parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo, riducendo l'importo dovuto per compensi professionali e regolando le spese in modo proporzionato a tale esito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
Viene richiamato come base dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice per contestare il credito professionale.
La Corte afferma che, una volta scelto il rito sommario speciale per l'intera lite, la decisione è ricorribile per cassazione anche sulle domande riconvenzionali, in coerenza con l'affidamento sulle regole processuali applicate dal giudice.
L'ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, anche se comunicata, è impugnabile nel termine lungo in cassazione in assenza di notificazione del provvedimento.
Le censure sono inammissibili quando non riportano in modo autosufficiente il contenuto degli atti e non consentono di verificare se la questione sia stata dedotta nei gradi di merito; il ricorso deve contenere una compiuta esposizione dei fatti e delle doglianze.
La denuncia dei vizi non richiede necessariamente la previa relazione tecnica; può essere tempestiva anche se effettuata prima del deposito della perizia, se i vizi erano già conoscibili.
È richiamato insieme all'art. 1495 c.c. come norma sulla garanzia per vizi e sulla tempestività della denuncia.
La doglianza sulla specificità delle contestazioni difensive è scrutinabile solo se il ricorso riproduce adeguatamente il contenuto degli atti processuali.
È richiamato in relazione alla dedotta nullità/insufficienza della difesa introduttiva per asserita genericità delle contestazioni.
Non vi è violazione del contraddittorio se il giudice decide su questioni già oggetto di dibattito tra le parti e non introduce a sorpresa fatti nuovi o eccezioni d'ufficio.
Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando valuta il tema della responsabilità professionale già dedotto in giudizio.
Il giudice può valorizzare le prove ritualmente acquisite, nei limiti del thema decidendum e senza introdurre fatti nuovi.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese, ma la censura è stata respinta.
Richiamato dal ricorso incidentale per contestare la compensazione parziale delle spese; la Corte ne conferma la correttezza alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che prospetti una questione nuova, se il ricorso non dimostra con precisione che essa sia stata dedotta e trattata nei precedenti gradi di merito, in conformità al requisito di autosufficienza.
- La denuncia dei vizi della cosa venduta è tempestiva quando interviene dopo la scoperta del vizio, ma la scoperta non coincide necessariamente con il deposito di una perizia: la piena conoscenza può derivare anche da elementi diversi e anteriori, valutati dal giudice di merito.
- La responsabilità del difensore e la specificità delle difese da lui svolte vanno valutate con riferimento al contenuto complessivo degli atti e delle risultanze processuali; la censura di genericità richiede la puntuale riproduzione degli atti rilevanti.
- Non viola il contraddittorio il giudice che valorizzi prove e risultanze ritualmente acquisite su una questione già devoluta al dibattito processuale; è invece vietato decidere su fatti nuovi o eccezioni rilevabili d'ufficio non previamente sottoposte alle parti.
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il giudice può compensarle parzialmente quando la domanda sia stata accolta solo in parte, e tale regolazione è coerente con l'esito complessivo della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23833/2024 del 05/09/2024
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23835/2024 del 05/09/2024
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23837/2024 del 05/09/2024
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23839/2024 del 05/09/2024
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23842/2024 del 05/09/2024
- ordinanza_civile · 5 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23843/2024 del 05/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →