Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08122/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società di persone e dei soci, con contestazione di IVA, IRAP e IRPEF, oltre accessori. L'Ufficio assumeva che alcune fatture fossero relative a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una frode fiscale tramite società cartiere, ritenendo la contribuente consapevole o comunque conoscibile della frode. I ricorsi dei contribuenti erano stati respinti in primo grado e in appello. In un primo giudizio di cassazione, la Corte aveva accolto solo il terzo motivo, relativo alla deducibilità dei costi da reato ex art. 14, comma 4-bis, d.l. 16/2012, rigettando gli altri, incluso quello centrato sull'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Nel giudizio di rinvio, la corte tributaria aveva accolto il motivo sulla deducibilità dei costi, ma dichiarato inammissibile la riproposizione della censura relativa al coinvolgimento della società nelle operazioni inesistenti, ritenendo che sul punto si fosse formato giudicato. Con l'unico motivo del presente ricorso i contribuenti denunciavano falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt. 36 e 63, comma 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice del rinvio avesse erroneamente reputato coperta da giudicato la questione del riparto dell'onere della prova e della consapevolezza della frode, questione che a loro dire sarebbe stata ancora devolvibile. Invocavano anche la lesione del diritto di difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha letto la precedente sentenza di legittimità nel senso che il secondo motivo era stato rigettato perché incentrato sulla consapevolezza della società e non sulla mera conoscibilità, con conseguente stabilizzazione dell'accertamento fattuale compiuto dalla CTR; ha inoltre ribadito il principio per cui, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche presuntiva, del cessionario, mentre il contribuente deve dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile. Ha poi escluso rilievo al richiamo delle vicende penali, osservando che in ambito tributario la responsabilità era già stata definitivamente accertata e che in sede penale vi era stata solo prescrizione di alcuni reati, non una pronuncia di merito idonea a incidere sull'accertamento fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice del rinvio aveva correttamente ritenuto formato il giudicato interno sulla questione del coinvolgimento della società nelle operazioni soggettivamente inesistenti, perché quel tema era già stato deciso nel precedente giudizio di legittimità con rigetto del relativo motivo. Ha inoltre ritenuto corretto l'approdo sul merito della vicenda fiscale, richiamando la giurisprudenza consolidata sul riparto dell'onere probatorio nelle frodi carosello e reputando non sindacabili in cassazione gli accertamenti di fatto sulla fittizietà dei fornitori e sulla scarsa diligenza della contribuente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese di legittimità, oltre alle conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    La censura sul rinvio è stata ritenuta infondata perché il giudice di rinvio si è conformato al dictum della precedente sentenza di cassazione, correttamente individuando il perimetro del giudicato interno.

  • artt. 36 e 63, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati come norme processuali tributarie asseritamente violate; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione nella decisione del giudice di rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    Nel contesto delle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità, della frode da parte del cessionario; il contribuente deve poi provare di aver adottato la massima diligenza esigibile per non esserne coinvolto.

  • art. 14, comma 4-bis, d.l. n. 16/2012

    Richiamato come disciplina della deducibilità dei costi da reato, motivo accolto nel precedente giudizio di legittimità e trattato favorevolmente nel rinvio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nell'ambito della definizione accelerata del giudizio, con applicazione delle conseguenze previste per l'opposizione alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le sanzioni pecuniarie previste dai commi 3 e 4 senza discrezionalità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di difesa, ma senza accoglimento della doglianza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum della Cassazione e non può riesaminare questioni già coperte da giudicato interno o già definitivamente respinte nel precedente giudizio di legittimità.
  • In materia di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l'Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche presuntiva, del cessionario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non basta a superare la prova della partecipazione o conoscibilità della frode quando l'Ufficio abbia fornito elementi oggettivi e specifici sulla sua esistenza.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito non sono scrutinabili in cassazione se formulate come violazioni di legge, salvo un effettivo errore nell'individuazione della regola giuridica applicata.
  • Una definizione penale fondata sulla sola prescrizione, in assenza di una pronuncia di merito sui fatti, non impedisce l'accertamento definitivo in sede tributaria dei medesimi fatti ai fini fiscali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.